Scopri tutte le prestazioni e opzioni di previdenza complementare, sia che lavori nel settore privato che nel pubblico.
Nota bene:
I contenuti di questa sezione potranno subire delle modifiche in base alla Legge di Bilancio 2026. I testi verranno aggiornati in seguito alla circolare della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Le novità si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2026.
Cos’è
La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata e volontaria che si affianca alla previdenza pubblica obbligatoria, introdotto con le riforme degli anni ’90. Il suo scopo è integrare, e non sostituire, la previdenza pubblica, per garantire una maggiore copertura previdenziale futura.
L’INCA CGIL offre assistenza per l’adesione e per l’erogazione delle prestazioni, grazie a convenzioni sottoscritte con diversi Fondi pensione negoziali.
Caratteristiche principali della previdenza complementare
- Volontarietà: l’adesione è libera e volontaria.
- Complementarietà: viene istituita laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria.
- Capitalizzazione individuale: ogni aderente ha una posizione individuale, dove confluiscono i contributi versati, investiti nel mercato finanziario.
- Controllo e vigilanza: i Fondi pensione sono sottoposti alla supervisione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).
Tipologie e destinatari
Principali forme pensionistiche complementari:
1. Fondi pensione negoziali (o chiusi)
Istituiti dalla contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi, anche aziendali).
Destinatari:
- lavoratrici e lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- soci lavoratori di cooperative;
- familiari fiscalmente a carico dell’aderente.
Caratteristiche specifiche
- soggetti senza scopo di lucro
- struttura associativa
- governance ispirata alla democrazia rappresentativa
- schemi a contributo definito
2. Fondi pensione aperti
Promossi da banche, assicurazioni o società di gestione del risparmio.
Adesione: individuale o collettiva.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, ma anche persone senza attività lavorativa.
3. Fondi pensione preesistenti
Istituiti prima del 15 novembre 1992 tramite accordi collettivi o regolamenti aziendali.
Destinatari: soprattutto lavoratrici e lavoratori dei settori bancario e assicurativo.
4. Fondi pensione regionali
Istituiti da Regioni e operanti su base territoriale.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori che operano nella regione che ha istituito il fondo.
5. Forme pensionistiche individuali
Polizze assicurative con finalità previdenziali.
Adesione: individuale.
Promotori: compagnie assicurative.
Adesione
L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Il D.lgs. 252/2005 ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso.
Dal 1° gennaio 2007, la lavoratrice o il lavoratore entro sei mesi dalla prima assunzione deve decidere se aderire alla previdenza complementare o lasciare presso il datore di lavoro il TFR maturando. In caso di adesione esplicita è richiesta la compilazione della modulistica TFR2 e dei moduli specifici dei fondi pensione.
Adesione tacita (silenzio-assenso)
Se non viene espressa una scelta, il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica individuata dalla normativa:
- al fondo pensione previsto dal contratto o accordo collettivo di riferimento (negoziale, regionale, aperto ad adesione collettiva);
- se l’azienda applica più fondi, al fondo con il maggior numero di adesioni;
- se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, dal 1° ottobre 2020 il TFR confluisce nel Fondo Cometa (per soppressione di FONDINPS).
I lavoratori che hanno lasciato il TFR maturando presso il datore di lavoro possono decidere in qualsiasi momento di aderire o versare solo la parte residua.
Adesione contrattuale
Alcuni contratti collettivi prevedono un’adesione automatica tramite il versamento di un contributo contrattuale a carico del datore di lavoro.
La lavoratrice o il lavoratore può integrare la contribuzione attraverso:
- versamento del TFR;
- contributo volontario a proprio carico;
- ulteriore contributo del datore di lavoro (contribuzione ordinaria).
Cambio datore di lavoro
In caso di cambio del datore di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore deve comunicare al nuovo datore di lavoro la scelta effettuata nel precedente rapporto di lavoro.
Finanziamento del Fondo Pensione Negoziale
I fondi negoziali sono finanziati da:
- contributi a carico della lavoratrice o del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro (previsti dai contratti collettivi);
- TFR maturando (in tutto o in parte).
Se si versa soltanto il TFR, senza contributo volontario, si perde il diritto al contributo del datore di lavoro.
Prestazioni prima del pensionamento
Anticipazioni
- Spese sanitarie gravi (per sé, coniuge, figli): fino al 75%, in qualsiasi momento.
- Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli): fino al 75%, dopo 8 anni di iscrizione.
- Ulteriori esigenze: fino al 30%, dopo 8 anni di iscrizione.
Riscatto della posizione
- Parziale (fino al 50%): inoccupazione 12–48 mesi, cassa integrazione, mobilità.
- Totale: inoccupazione oltre 48 mesi; invalidità permanente.
- Totale per perdita requisiti: cambio contratto collettivo, cessazione attività.
- Totale per decesso: eredi o beneficiari designati; in mancanza, nei fondi collettivi resta al fondo.
RITA — Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA consente di ricevere, in forma frazionata, tutto o parte del montante accumulato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Tassazione: agevolata.
Condizioni
Prima modalità
- cessazione attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla cessazione.
Seconda modalità
- inoccupazione oltre 24 mesi;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Perdita dei requisiti
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo negoziale è possibile:
- trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale;
- riscattare la posizione;
- mantenere la posizione nel fondo.
Trasferimento ad altro fondo
Dopo 2 anni di adesione, è possibile trasferire l’intera posizione ad altra forma di previdenza complementare.
Il contributo del datore di lavoro è trasferibile solo nei limiti previsti dal contratto collettivo applicato.
Prestazioni al pensionamento
Requisiti:
- requisiti di pensione del regime obbligatorio;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Forme di erogazione:
- 100% capitale, se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale;
- rendita + capitale (fino al 50% in capitale);
- 100% rendita (vitalizia, reversibile, ecc.).
Regime fiscale della previdenza complementare
Deduzioni fiscali
Contributi deducibili fino a €5.164,57/anno (escluso TFR).
Tassazione sui rendimenti
- fino al 2013: 11%
- 2014: 11,5%
- dal 2015: 20% (12,5% per rendimenti da titoli di Stato)
Tassazione sulle prestazioni
Imposta sostitutiva del 15%, riducibile fino al 9% con l’anzianità contributiva (riduzione 0,30% per anno oltre il 15°, fino a -6%).
Alcune prestazioni (es. riscatto per cause diverse) sono tassate al 23%.
RITA: tassazione agevolata.
I trasferimenti tra fondi non sono soggetti a imposta.
Per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 valgono le norme fiscali previgenti.
L’accesso alla previdenza complementare negoziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è subordinato al passaggio dal regime di TFS al sistema del TFR.
Questo passaggio è stato stabilito con l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, e recepito con i d.p.c.m. del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2000.
Per tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti dal 1° gennaio 2001 nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), si applica l’art. 2120 del Codice civile sul TFR. Questi lavoratori possono aderire in qualsiasi momento ai fondi negoziali di riferimento conferendo l’intero TFR e la contribuzione ordinaria prevista dal regolamento del Fondo.
Il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 rimane in regime di TFS, ma può optare per il TFR. Tale opzione è indissolubilmente legata all’adesione a un fondo pensione negoziale: non è possibile aderire al fondo senza optare per il TFR e viceversa.
Il termine per esercitare tale opzione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l’opzione TFR e la conseguente adesione ai fondi negoziali sarà esclusa, salvo ulteriori proroghe o modifiche normative.
Restano esclusi dalla previdenza complementare i lavoratori pubblici non contrattualizzati (es. comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, magistratura, docenti universitari), per i quali è possibile soltanto l’adesione ai fondi aperti e ai PIP.
A parziale compensazione, l’art. 21 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, consente ai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza pubblica dal 1996, in settori senza fondi pensione complementari compartecipati dal datore di lavoro, di non essere assoggettati al massimale contributivo previsto dalla legge 335/1995.
Adesione
I dipendenti pubblici (art. 1 d.lgs. 165/2001) possono aderire alla previdenza complementare tramite:
- fondi pensione negoziali istituiti con contratti collettivi di comparto o territoriali, con contribuzione del lavoratore, del datore di lavoro e il conferimento del TFR (totale o parziale);
- fondi pensione individuali (fondi aperti o PIP), con contribuzione volontaria a carico dell’aderente, senza possibilità di conferire il TFR.
Nei comparti del pubblico impiego sono attivi due fondi pensione negoziali:
- Espero: fondo negoziale del personale della scuola (dal 2005);
- Perseo-Sirio: fondo per dipendenti di enti locali, sanità, ministeri, agenzie fiscali, università e ricerca (dal 2014).
Fondi territoriali speciali:
- Fondemain (Val d’Aosta)
- Laborfonds (Trentino-Alto Adige)
L’iscrizione è consentita solo ai lavoratori dei settori previsti dal contratto o accordo istitutivo del fondo.
Finanziamento
Nei fondi negoziali pubblici il finanziamento avviene tramite:
- contributo dell’1% della retribuzione lorda a carico del lavoratore;
- contributo dell’1% a carico del datore di lavoro;
- conferimento del TFR:
- 100% per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001;
- 28,94% per chi ha trasformato il TFS in TFR (in servizio al 31/12/2000), con accantonamento figurativo aggiuntivo pari all’1,5% della retribuzione TFS.
Il lavoratore può aumentare la contribuzione volontaria senza periodicità prefissata.
Dal 2018 si applicano ai dipendenti pubblici le stesse agevolazioni fiscali previste per i lavoratori privati.
Prestazioni al pensionamento
Esistono due prestazioni:
Pensione di vecchiaia
Si consegue al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio, con almeno 5 anni di adesione al fondo.
Pensione di anzianità
Richiede:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 15 anni di adesione (ridotti a 5 per fondi autorizzati da meno di 15 anni);
- età non inferiore oltre 10 anni a quella della pensione di vecchiaia.
Modalità di erogazione
- rendita vitalizia sulla posizione maturata;
- liquidazione 100% in capitale se la rendita maturata è inferiore all’Assegno Sociale;
- liquidazione fino al 50% in capitale e restante parte in rendita vitalizia.
Anticipazioni e riscatti
Dopo 8 anni di iscrizione si possono richiedere anticipazioni per:
- spese sanitarie straordinarie;
- acquisto della prima casa per sé o figli;
- manutenzione ordinaria o straordinaria della prima casa;
- spese relative a congedi per formazione.
È possibile riscattare la posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento.
RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA è prevista anche per i dipendenti pubblici.
Requisiti
- cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Altra modalità RITA
- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- età pensione entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di iscrizione alle forme complementari.
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e richiedono la RITA, il TFR/TFS viene liquidato tra 12 e 15 mesi dopo il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Cosa fare
Serve aiuto?
Il Patronato INCA CGIL ti offre:
- Consulenza personalizzata
- Verifica delle opzioni più convenienti
FAQ - Previdenza complementare
È il sistema di previdenza privata e volontaria che si affianca alla previdenza pubblica obbligatoria, con l’obiettivo di garantire maggiore copertura previdenziale.
- Lavoratrici e lavoratori dipendenti (privati e pubblici), ai quali si applica il contratto o l’accordo collettivo di riferimento;
- soci che lavorano nelle cooperative, ai quali si applica il contratto/accordo collettivo di riferimento;
- familiari fiscalmente a carico dell’aderente al fondo.
- Fondi negoziali (istituiti dai contratti collettivi)
- Fondi aperti (banche, assicurazioni, SGR)
- Fondi preesistenti (prima del 1992)
- Fondi regionali
- Forme individuali tramite polizze assicurative.
Occorre compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, da presentare anche al datore di lavoro. Prima di aderire è necessario leggere statuto o regolamento e nota informativa.
TFR maturando; se il lavoratore versa un contributo a proprio carico ha diritto al contributo del datore di lavoro stabilito da contratti e accordi collettivi.
No, non si ha diritto al contributo del datore di lavoro, a eccezione di specifici accordi che lo prevedono.
Sì, è possibile chiedere anticipazioni, ad esempio per spese sanitarie, e riscatti, ad esempio per cessazione di attività.
Al pensionamento è possibile ottenere:
- prestazioni in rendita
- in capitale
- parte in rendita e parte in capitale
da valutare e decidere al momento del pensionamento.