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IDIS - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Lavori nello spettacolo? Scopri come funziona l’indennità di disoccupazione per chi è iscritto al FPLS.

Cos’è

L’Indennità di Discontinuità (IDIS) è una prestazione economica destinata a lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) che si trovano in condizioni di interruzione lavorativa. Si tratta di un sostegno specifico per il settore dello spettacolo, caratterizzato da rapporti di lavoro spesso temporanei o intermittenti.

A chi spetta

L’IDIS è destinata a lavoratrici e lavoratori iscritti al FPLS che svolgono attività artistiche, tecniche e di supporto, in particolare:

  • Autonomi, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
  • Subordinati a tempo determinato impegnati in attività artistiche o tecniche legate alla produzione e realizzazione di spettacoli
  • Operatori cabine sale cinematografiche
  • Impiegati amministrativi e tecnici di:
    • enti ed imprese di spettacolo dal vivo
    • imprese radiofoniche, televisive o audiovisive
    • imprese cinematografiche, di doppiaggio, sviluppo e stampa
  • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie, facchini, autisti dipendenti dalle stesse tipologie di imprese
  • Impiegati e operai di imprese di spettacoli viaggianti
  • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
  • Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, se non percepiscono indennità di disponibilità

Requisiti

Al momento della domanda i beneficiari devono:

  • essere cittadini UE oppure stranieri con regolare soggiorno in Italia
  • essere residenti in Italia da almeno 1 anno
  • avere un reddito IRPEF non superiore a 35.000 € nell’anno precedente
  • avere maturato almeno 51 giornate di contributi al FPLS nell’anno precedente

Attenzione:
La Legge di Bilancio 2026 ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro il tetto del reddito di riferimento ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, calcolato sull’anno d’imposta precedente la domanda. 
È stato inoltre introdotto, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, una deroga al requisito delle 51 giornate di contribuzione. Il requisito si considera soddisfatto anche con almeno 15 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente oppure con almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo delle giornate non si considerano quelle già coperte da:

  • IDIS
  • ALAS (indennità di disoccupazione per autonomi dello spettacolo)
  • NASpI

Inoltre:

  • il reddito dell’anno precedente deve provenire prevalentemente da attività con obbligo di iscrizione al FPLS
  • non si deve essere stati titolari di rapporto a tempo indeterminato (salvo lavoro intermittente senza indennità di disponibilità)
  • non si deve essere titolari di pensione diretta

Durata e calcolo dell’indennità

  • La prestazione è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno precedente, al netto delle giornate già coperte da altre indennità, e comunque entro il limite di 312 giornate annue complessive.
  • La misura giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione imponibile dell’anno precedente per il numero delle giornate accreditate al FPLS.
  • L’indennità è erogata in un’unica soluzione, pari al 60% del valore calcolato.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile di ogni anno.

Il termine è tassativo: superata la scadenza si perde il diritto alla prestazione.

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 FAQ - Indennità di discontinuità (IDIS)

 

Chi può chiedere l’IDIS?

Tutti i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo che rispettano i requisiti di giornate contributive, reddito e residenza.

Quante giornate servono per accedere?

Almeno 51 giornate accreditate al FPLS nell’anno precedente, escluse quelle già coperte da altre indennità.

Quanto vale l’indennità IDIS?

Il 60% della retribuzione imponibile media giornaliera dell’anno precedente, erogato in un’unica soluzione.

Per quanti giorni viene riconosciuta?

Per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS, entro il limite di 312 giornate annue.

Entro quando va presentata la domanda?

Entro il 30 aprile di ogni anno, pena decadenza dal diritto.