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CONGEDO DI MATERNITÀ

Scopri come funziona il congedo obbligatorio di maternità per le lavoratrici

COS’È

Il congedo di maternità obbligatorio consente alle lavoratrici dipendenti di astenersi dal lavoro per tutelare la propria salute e quella del neonato. La durata standard è di cinque mesi e un giorno, iniziando due mesi prima della data presunta del parto e terminando tre mesi dopo, includendo anche il giorno del parto.

La normativa prevede la possibilità di un congedo flessibile: la lavoratrice può posticipare l’astensione fino al mese precedente il parto, godendo di un mese in più dopo la nascita per accudire il neonato, previa certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale e, se previsto, del medico del lavoro.

Il congedo anticipato può essere concesso fin dai primi giorni di gestazione in caso di patologie certificate o se la lavoratrice svolge mansioni pericolose, non trasferibili.

In casi di lavori particolarmente nocivi, il congedo può estendersi fino a sette mesi dopo il parto, garantendo la stessa retribuzione del congedo standard. Per parto prematuro con ricovero del neonato, il congedo può essere prolungato utilizzando i giorni non fruiti prima della nascita. Nei casi di parto plurimo, la durata del congedo non si raddoppia.

La legge n. 145/2018 consente inoltre di usufruire dell’intero periodo di cinque mesi esclusivamente dopo il parto, sempre con certificazione medica che garantisca la sicurezza della madre e del bambino.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DIRITTI ECONOMICI

Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione, spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. Questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. Inoltre, il congedo è valido ai fini dei premi di produttività.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il periodo di maternità è accreditato figurativamente ai fini pensionistici.

PROLUNGAMENTO E PROTEZIONE ASSICURATIVA

Il diritto all’indennità di maternità si estende anche ai casi in cui l’inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo, comprensivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le condizioni economiche e normative possono variare, per cui è consigliato rivolgersi agli uffici INCA territoriali.

MATERNITÀ FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria. Questa opportunità è particolarmente utile per chi ha più maternità in periodi senza lavoro e consente di proteggere il diritto alla pensione.

LAVORATRICI AUTONOME

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull’80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro.

Per ottenere l’indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso, l’astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima di tale termine, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia.

CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO

Il Testo Unico (art. 28), recependo la storica sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, stabilisce che il padre lavoratore può sostituire la madre per garantire l’accudimento del neonato in caso di:

  • morte della madre;
  • grave malattia della madre;
  • affidamento esclusivo al padre;
  • abbandono;
  • utilizzo parziale del congedo obbligatorio da parte della madre.

Cosa fare

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 FAQ – Congedo di maternità in Italia

 

Qual è la durata del congedo di maternità obbligatorio?

La durata standard è di cinque mesi e un giorno.

Cos’è il congedo flessibile?

La lavoratrice può posticipare l’inizio dell’astensione fino a un mese prima del parto, usufruendo di un mese extra dopo la nascita, con certificazione medica.

Quando è possibile richiedere il congedo anticipato?

In caso di patologie della gravidanza certificate o se la lavoratrice svolge mansioni pericolose o nocive non trasferibili.

Qual è l’indennità durante il congedo obbligatorio?

L’indennità è pari all’80% della retribuzione, spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di maternità conta ai fini pensionistici?

Sì, i periodi di congedo obbligatorio sono accreditati figurativamente e validi per il calcolo della pensione.

Il congedo può essere esteso in caso di parto prematuro o ricovero del neonato?

Sì, i giorni non utilizzati prima della nascita possono essere aggiunti dopo il parto.

Come funziona la maternità fuori dal rapporto di lavoro?

Le lavoratrici con almeno cinque anni di contribuzione possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche senza essere in servizio.

Il congedo di maternità si raddoppia in caso di parto multiplo?

No, la durata resta invariata indipendentemente dal numero di figli.