Strumenti di accessibilità

FONDO VITTIME AMIANTO

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito con l’art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007 ed è gestito dall’Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Detta prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.

Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva sia fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d’ufficio dall’Inail, attraverso due acconti e un conguaglio. Pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza.

Per il 2017 l’importo complessivo della prestazione aggiuntiva è stato del 14,7%, mentre per il 2018, su Determina Inail 381/2018, i Ministeri competenti hanno decretato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, pari al 20% della rendita Inail percepita. La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha ulteriormente rivisto la percentuale portandola al 17%. 

Destinatari del beneficio sono

  • I lavoratori/trici titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’Inail e dal soppresso Ipsema, 39 una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime Testo Unico” e al 16% in “regime danno biologico”).
  • I familiari dei lavoratori/trici vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

L’Inca ricorda che il beneficio è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili, poiché queste, con l’approvazione della legge n. 76/2016, sono state equiparate ai coniugi, il che determina l’applicazione automatica delle norme riguardanti le prestazioni economiche erogate dall’Inail.

 

Chi può usufruire dei permessi orari?

Sia la madre che il padre lavoratore, a partire dalla fine del congedo obbligatorio fino a un anno di vita del bambino.

Quanto durano i permessi orari?

1 ora al giorno se si lavora meno di 6 ore, 2 ore al giorno se si lavora 6 ore o più.

Posso usarli se la madre è casalinga?

Sì, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008 e alle circolari INPS, il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche se la madre non lavora.

I permessi sono retribuiti?

Sì, al 100% della retribuzione. Nel settore pubblico, la contribuzione è obbligatoria; nel privato, viene accreditata figurativamente.

Posso raddoppiare i permessi in caso di parto plurimo?

Sì, è previsto il raddoppio delle ore, indipendentemente dal numero di figli, con fruizione libera tra madre e padre.

I permessi orari sono cumulabili?

Sì, se l’orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore, le due ore di permesso possono essere cumulate secondo le necessità del genitore.