In caso di infortunio e malattia professionale, il datore di lavoro deve pagare:

  • per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro;
  • il 60 per cento della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi tre giorni.

L’Inail deve pagare:

  • dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo);
  • fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento;
  • dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.

Al termine del periodo di inabilità temporanea, l’Inail invita la lavoratrice e il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medica legale per accertare se dall’evento sia derivata una inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

Attenzione: I contratti collettivi, nella maggior parte dei casi, prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.

Quali sono le prestazioni Inail

  • Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale (in una unica soluzione) ), calcolato sulla base della specifica tabella (danno biologico) con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto.

Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la “Nuova Tabella degli indennizzi in capitale”, che prevede l’aumento dell’importo di circa il 40% e l’eliminazione della differenziazione di genere.

Pertanto, la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne:

  • Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote: la prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”; la seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.

 

 

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