La causa di servizio corrisponde al riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale che investano alcune categorie di lavoratori/trici specifici. Fino al 2011, tale istituto riguardava i dipendenti pubblici, ma con il decreto “Crescitalia” del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato confermato solo per il personale del comparto Difesa, Sicurezza, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.

Con il D.L. 14/2017, dal 22 aprile 2017, sono stati introdotti, per la Polizia Locale, gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con esclusione della pensione privilegiata e degli altri benefici legati alla causa di servizio, abrogata nel 2011 dal decreto Monti. Ad oggi, quindi, la Polizia Locale beneficia di una doppia tutela: quella Inail e quella legata alla causa di servizio. Ovviamente, le prestazioni sono entrambe richiedibili ma non sono cumulabili. Ai dipendenti civili della Pubblica Amministrazione rimane garantita la tutela Inail, assicurata attraverso la forma della ”gestione per conto”, di cui all’articolo 127 del D.P.R. 1124/1965.

 

 

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