A partire dal 2000, il sistema di assicurazione obbligatorio antinfortunistico non si limita a considerare meritevoli di tutela le vittime di infortuni che avvengono nelle aziende, ma anche gli incidenti, che si verificano nel tragitto casa lavoro e viceversa. Si tratta di una estensione della tutela Inail, introdotta con l’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000, definendoli appunto “infortuni in itinere”. 

L’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ha stabilito, infatti, che i lavoratori e le lavoratrici che subiscono un “infortunio in itinere” devono essere coperti dalla stessa assicurazione obbligatoria prevista per la generalità degli altri lavoratori, stabilendo che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (…)”. “(…). L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.

Pertanto, dal 2000 l’Inail riconosce gli infortuni in itinere nei seguenti casi:

  • nel percorso casa-lavoro e viceversa;
  • durante il trasferimento tra una sede lavorativa e un’altra;
  • quando il lavoratore è costretto a lasciare il posto di lavoro per la pausa pranzo (in mancanza di mensa aziendale).

 

 

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