La tutela della tubercolosi, per un certo periodo considerata malattia sociale, è più favorevole rispetto a quella della malattia comune.

La tubercolosi, detta malattia specifica per differenziarla da quella comune, è stata caratterizzata all’inizio del ’900 da un elevato indice di mortalità, tale da rendere necessaria l’introduzione obbligatoria dell’assicurazione per il controllo dell’epidemia.

Le principali finalità erano, oltre alla cura degli assicurati, nei sanatori e negli ospedali dedicati alla patologia, anche la concessione, da parte dell’INPS, di prestazioni economiche nel periodo di cura e in quello successivo, differenti e modulate alle diverse fasi della patologia.

Poiché il fenomeno si è ridimensionato grazie al progresso scientifico che ha migliorato le conoscenze mediche, terapeutiche e prognostiche della tubercolosi, dal 1° gennaio 1999 il contributo specifico è stato soppresso e sono rimasti all’INPS l’accertamento della sussistenza del rischio assicurativo e, quando questo si verifichi, l’erogazione delle prestazioni economiche, che supportano il reddito dell’assicurato, compromesso dalla malattia stessa.

 A CHI SPETTA

Le indennità antitubercolari vengono erogate dall’Inps in favore di: 

  • lavoratori/trici del settore privato assicurati contro l'Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS),  con almeno un anno (52 settimane) di contribuzione nell'arco della vita lavorativa;
  • alcune categorie di lavoratori pubblici;
  • alcune categorie di pensionati e titolari di rendita
  • familiari a carico dell'assicurato, anche se non iscritti all'Inps.

 COSA SPETTA

  • Indennità giornaliera: spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione; decorre dal giorno di inizio della malattia tubercolare, anche qualora sia stata inizialmente certificata come patologia comune, fino a quando l’assistito necessita di cure oppure fino a guarigione clinica o stabilizzazione della malattia. E' pari all'indennità che sarebbe stata corrisposta in caso di malattia comune; viene corrisposta in misura intera per i primi 180 giorni e si riduce in misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale) a partire dal 181° giorno; non può essere comunque inferiore alla misura fissa. Per i titolari di pensioni di reversibilità e per i familiari la misura fissa è ridotta del 50%. 

N.B. Il diritto all'indennità cessa nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo. 

- indennità post-sanatoriale: spetta, qualora risultino almeno 60 giorni di cure, dal giorno successivo alla guarigione o stabilizzazione clinica, per un periodo di due anni. Viene erogata anche se si ha diritto all’intera retribuzione. Viene erogata agli aventi diritto in misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale), per  i familiari la prestazione si riduce al 50%. 

- assegno di cura e sostentamento: spetta se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto della malattia tubercolare e qualora non si percepisca una normale retribuzione continuativa e a tempo pieno. Viene erogata, per due anni:

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale, se la domanda viene inoltrata entro 90 giorni dalla fine della stessa;
  • dal giorno successivo alla fine di un precedente assegno di cura e sostentamento, se la domanda viene inoltrata entro 90 giorni dalla fine dello stesso;
  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre i 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale o di un precedente assegno di cura.

La prestazione è rinnovabile senza limiti di tempo fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari e si interrompe nel caso si intraprenda un nuovo ciclo di cure; può essere richiesta nuovamente al termine del ciclo di cure se permangono i requisiti.  

- assegno natalizio: spetta se l'interessato ha percepito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, l'indennità antitubercolare; viene pagato nel mese di dicembre all’assicurato o ai familiari che godono di prestazioni tubercolari. L'indennizzo è pari a 30 giorni del trattamento economico più favorevole erogato all'avente diritto nel corso del mese di dicembre. 

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