Consiste nella possibilità dell’aderente di richiedere, a determinate condizioni previste dalla legge, l’erogazione frazionata - sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - di tutto o parte del montante accumulato nelle forme pensionistiche complementari fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Viene applicata una forma agevolata di tassazione.

Le condizioni sono:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari;
  • maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.

Oppure:

  • inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento dei 24 mesi di inoccupazione successivi alla cessazione dell’attività;
  • almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.

Perdita dei requisiti di partecipazione

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione negoziale (ad esempio, per cessazione rapporto di lavoro, cambio contratto collettivo, ecc.) è possibile:

  • trasferire la posizione ad altro Fondo pensione cui si accede in relazione alla nuova attività;
  • riscattare la posizione dal fondo;
  • mantenere la posizione presso il fondo

Trasferimento ad altro Fondo
Qualora la lavoratrice o il lavoratore perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può chiedere il trasferimento della posizione ad altro Fondo pensione negoziale cui accede in relazione alla nuova attività. In costanza dei requisiti di partecipazione, dopo due anni di permanenza, l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare.

In caso di trasferimento dal Fondo pensione negoziale ad altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali.

Regime fiscale

Al fine di incentivare le adesioni ai Fondi pensione, sono state previste alcune agevolazioni fiscali:

  • la contribuzione versata al Fondo pensione, nel limite massimo di euro 5.164,57 annui, è deducibile dall’imponibile IRPEF;
  • i rendimenti finanziari annualmente, realizzati attraverso gli investimenti del Fondo, sono assoggettati ad imposta sostitutiva:
    • dell’11% fino al 2013;
    • dell’11,50% per l’anno 2014;
    • del 20% e del 12,50% sui rendimenti derivanti da titoli di Stato pubblici italiani o ad essi equiparati dal 2015 (legge di stabilità 2015);
  • le prestazioni erogate dal Fondo pensione sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti, contributi non dedotti). Sulla parte imponibile viene operata una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° anno con il limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima di tale data sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Su alcune prestazioni si applica, invece, la tassazione del 23% (ad esempio, riscatto per cause diverse, anticipazione prima casa, anticipazione per ulteriori esigenze).

La disciplina fiscale del D.lgs. 252/2005 si applica ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007. Ai montanti maturati fino al 31/12/2006 si applicano le disposizioni vigenti a tale data.

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