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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL SETTORE PRIVATO

Adesione

L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato assunti entro il 30 giugno 2026 (esclusi i domestici), vale il meccanismo dell'adesione tacita (silenzio-assenso). Per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta come dipendente o ha cambiato lavoro a partire dal primo luglio 2026, scatta l'adesione automatica.

Adesione tacita (silenzio-assenso)

Dal 1° gennaio 2007, entro sei mesi dalla prima assunzione, la lavoratrice o il lavoratore deve decidere se aderire alla previdenza complementare o lasciare il TFR maturando presso il datore di lavoro. In caso di adesione esplicita è richiesta la compilazione della modulistica TFR2 e dei moduli specifici dei fondi pensione.

Se non viene espressa una scelta, scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando viene conferito automaticamente:

  • al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di riferimento
  • al fondo con il maggior numero di adesioni (se l’azienda applica più fondi)
  • se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, al fondo Cometa.

Questa regola resta valida solo per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non attiva nuovi rapporti di lavoro dopo quella data.

Adesione automatica

Con la Legge di Bilancio 2026 cambia il meccanismo di adesione alla previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i domestici).

A chi si applica:

  • a chi viene assunto come lavoratore dipendente per la prima volta dopo il 30 giugno 2026
  • a chi cambia lavoro (nuovo rapporto di lavoro) dopo il 30 giugno 2026

Non riguarda invece chi ha un rapporto di lavoro già in corso senza nuove assunzioni dopo quella data.

Dalla data di assunzione, il dipendente è considerato già iscritto a una forma di previdenza complementare: il TFR maturando viene destinato automaticamente a un fondo pensione, salvo rinuncia entro 60 giorni.

Con l'adesione scattano automaticamente:

  • il versamento dell'intero TFR
  • il contributo a carico del lavoratore
  • il contributo a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo

Eccezione: se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale, il contributo del lavoratore non è obbligatorio. Chi non vuole versarlo deve dichiararlo entro 60 giorni.

A quale fondo si viene iscritti?

Il datore di lavoro lo individua secondo questo ordine:

  1. il fondo previsto dal contratto o accordo collettivo applicato (anche territoriale o aziendale)
  2. se ci sono più fondi possibili, quello indicato dall'accordo aziendale oppure, in mancanza, quello con più lavoratori iscritti alla data dell'assunzione
  3. se non esistono accordi o contratti collettivi di riferimento, il TFR confluisce nel Fondo Pensione Cometa (forma residuale prevista dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85). In questo caso non sono dovuti né il contributo del datore né quello del lavoratore.

Una volta individuato, il datore di lavoro invia un'informativa al lavoratore.

Si può rinunciare?

Sì, entro 60 giorni dall'assunzione, con effetto retroattivo. Attenzione: se non si fa nulla, il silenzio vale come conferma dell'adesione. L'automatismo non si applica ai contratti a termine sotto i 60 giorni o se il rapporto termina prima di quella scadenza. Le sospensioni dell'attività non fermano il conteggio dei 60 giorni.

Dopo la rinuncia, il lavoratore può:

  • aderire a un altro fondo scelto liberamente
  • lasciare il TFR in azienda o nel Fondo di Tesoreria, ove previsto, con possibilità di cambiare idea in seguito

I versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma coprono anche quanto maturato dalla data di assunzione.

Cambio di lavoro dopo il 30 giugno 2026

Se non si tratta di una prima assunzione, la regola dipende dalla situazione previdenziale già in corso:

  • già iscritto a un fondo, ma senza versare il TFR: l'adesione automatica non si applica.
  • già iscritto con versamento del TFR: entro 60 giorni si comunica a quale fondo destinare il TFR nel nuovo lavoro. Se non si comunica nulla, scatta l'adesione automatica con l'intero TFR (salvo la possibilità di destinarne solo una percentuale, se previsto dagli accordi). Per chi era iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di accordi specifici, la quota non può comunque essere inferiore al 50%.
  • nessuna adesione in corso con versamento del TFR: il datore di lavoro gestisce il TFR secondo l'articolo 2120 del Codice Civile, o in azienda o al Fondo Tesoreria, ove previsto; la scelta resta modificabile in qualsiasi momento.
  • posizione precedente riscattata interamente: l'adesione automatica non si applica.
  • requisiti del fondo precedente persi ma posizione non riscattata: si rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

  • Spese sanitarie gravi (per sé, coniuge, figli): fino al 75%, in qualsiasi momento.
  • Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli): fino al 75%, dopo 8 anni di iscrizione.
  • Ulteriori esigenze: fino al 30%, dopo 8 anni di iscrizione.

Riscatto della posizione

  • Parziale (fino al 50%): inoccupazione 12–48 mesi, cassa integrazione, mobilità.
  • Totale: inoccupazione oltre 48 mesi; invalidità permanente.
  • Totale per perdita requisiti: cambio contratto collettivo, cessazione attività.
  • Totale per decesso: eredi o beneficiari designati; in mancanza, nei fondi collettivi resta al fondo.

RITA — Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La RITA consente di ricevere, in forma frazionata, tutto o parte del montante accumulato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Tassazione: agevolata.

Condizioni

Prima modalità

  • cessazione attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contributi obbligatori;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
  • maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla cessazione.

Seconda modalità

  • inoccupazione oltre 24 mesi;
  • maturazione età pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo negoziale è possibile:

  • trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale
  • riscattare la posizione
  • mantenere la posizione nel fondo

Trasferimento ad altro fondo

Dopo 2 anni di adesione, è possibile trasferire l’intera posizione ad altra forma di previdenza complementare.

Prestazioni al pensionamento

Requisiti:

  • requisiti di pensione del regime obbligatorio
  • almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare

Forme di erogazione:

  • 100% capitale, se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale
  • rendita + capitale (fino al 50% in capitale)
  • 100% rendita (vitalizia, reversibile, ecc.)

In alternativa alla rendita vitalizia, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto:

  • rendita a durata definita (dal 1° luglio 2026)
  • prelievi liberamente determinabili (dal 1° luglio 2026)
  • erogazione frazionata del montante accumulato (dal 31 ottobre 2026)

Regime fiscale della previdenza complementare

Deduzioni fiscali

Contributi deducibili fino a €5.300,00/anno (escluso TFR).

Tassazione sui rendimenti

  • fino al 2013: 11%
  • 2014: 11,5%
  • dal 2015: 20% (12,5% per rendimenti da titoli di Stato)

Tassazione sulle prestazioni

Imposta del 15%, riducibile fino al 9% con l’anzianità contributiva (riduzione 0,30% per anno oltre il 15°).

L'erogazione frazionata del montante accumulato è tassata al 20%, riducibile fino al 15% con l'anzianità contributiva (riduzione dello 0,25% per anno oltre il 15°).

Alcune prestazioni (es. riscatto per cause diverse) sono tassate al 23%.

RITA: tassazione agevolata.

I trasferimenti tra fondi non sono soggetti a imposta.