Adesione
L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Il D.lgs. 252/2005 ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso.
Dal 1° gennaio 2007, la lavoratrice o il lavoratore entro sei mesi dalla prima assunzione deve decidere se aderire alla previdenza complementare o lasciare presso il datore di lavoro il TFR maturando. In caso di adesione esplicita è richiesta la compilazione della modulistica TFR2 e dei moduli specifici dei fondi pensione.
Adesione tacita (silenzio-assenso)
Se non viene espressa una scelta, il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica individuata dalla normativa:
- al fondo pensione previsto dal contratto o accordo collettivo di riferimento (negoziale, regionale, aperto ad adesione collettiva);
- se l’azienda applica più fondi, al fondo con il maggior numero di adesioni;
- se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, dal 1° ottobre 2020 il TFR confluisce nel Fondo Cometa (per soppressione di FONDINPS).
I lavoratori che hanno lasciato il TFR maturando presso il datore di lavoro possono decidere in qualsiasi momento di aderire o versare solo la parte residua.
Adesione contrattuale
Alcuni contratti collettivi prevedono un’adesione automatica tramite il versamento di un contributo contrattuale a carico del datore di lavoro.
La lavoratrice o il lavoratore può integrare la contribuzione attraverso:
- versamento del TFR;
- contributo volontario a proprio carico;
- ulteriore contributo del datore di lavoro (contribuzione ordinaria).
Cambio datore di lavoro
In caso di cambio del datore di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore deve comunicare al nuovo datore di lavoro la scelta effettuata nel precedente rapporto di lavoro.
Finanziamento del Fondo Pensione Negoziale
I fondi negoziali sono finanziati da:
- contributi a carico della lavoratrice o del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro (previsti dai contratti collettivi);
- TFR maturando (in tutto o in parte).
Se si versa soltanto il TFR, senza contributo volontario, si perde il diritto al contributo del datore di lavoro.
Prestazioni prima del pensionamento
Anticipazioni
- Spese sanitarie gravi (per sé, coniuge, figli): fino al 75%, in qualsiasi momento.
- Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli): fino al 75%, dopo 8 anni di iscrizione.
- Ulteriori esigenze: fino al 30%, dopo 8 anni di iscrizione.
Riscatto della posizione
- Parziale (fino al 50%): inoccupazione 12–48 mesi, cassa integrazione, mobilità.
- Totale: inoccupazione oltre 48 mesi; invalidità permanente.
- Totale per perdita requisiti: cambio contratto collettivo, cessazione attività.
- Totale per decesso: eredi o beneficiari designati; in mancanza, nei fondi collettivi resta al fondo.
RITA — Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA consente di ricevere, in forma frazionata, tutto o parte del montante accumulato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Tassazione: agevolata.
Condizioni
Prima modalità
- cessazione attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla cessazione.
Seconda modalità
- inoccupazione oltre 24 mesi;
- maturazione età pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi ai 24 mesi;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Perdita dei requisiti
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo negoziale è possibile:
- trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale;
- riscattare la posizione;
- mantenere la posizione nel fondo.
Trasferimento ad altro fondo
Dopo 2 anni di adesione, è possibile trasferire l’intera posizione ad altra forma di previdenza complementare.
Il contributo del datore di lavoro è trasferibile solo nei limiti previsti dal contratto collettivo applicato.
Prestazioni al pensionamento
Requisiti:
- requisiti di pensione del regime obbligatorio;
- almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Forme di erogazione:
- 100% capitale, se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale;
- rendita + capitale (fino al 50% in capitale);
- 100% rendita (vitalizia, reversibile, ecc.).
Regime fiscale della previdenza complementare
Deduzioni fiscali
Contributi deducibili fino a €5.164,57/anno (escluso TFR).
Tassazione sui rendimenti
- fino al 2013: 11%
- 2014: 11,5%
- dal 2015: 20% (12,5% per rendimenti da titoli di Stato)
Tassazione sulle prestazioni
Imposta sostitutiva del 15%, riducibile fino al 9% con l’anzianità contributiva (riduzione 0,30% per anno oltre il 15°, fino a -6%).
Alcune prestazioni (es. riscatto per cause diverse) sono tassate al 23%.
RITA: tassazione agevolata.
I trasferimenti tra fondi non sono soggetti a imposta.
Per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 valgono le norme fiscali previgenti.