Requisiti

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, erogata dall'Inps a domanda,  prevista per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, nonché agli iscritti alla gestione separata, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.

Durata

L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile, con specifica domanda, per ulteriori altri due trienni. Prima della scadenza del triennio, è necessario fare la domanda di rinnovo e sottoporsi a visita medica perché l’Inps confermi la diagnosi medico legale e il conseguente diritto alla percezione della prestazione. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (compreso quello iniziale), l’assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l’istituto di previdenza può comunque effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti di legge,  l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Sono considerati utili ai fini della trasformazione e per il perfezionamento dei requisiti contributivi, i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non si è prestata attività lavorativa. 

Misura e decorrenza

L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali sotto indicati:

Anno

Pensionato solo

Pensionato coniugato

2021

11.967,28 euro

17.950,92 euro

È possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno e la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento. L’importo dell’assegno, in questo caso, è ridotto in relazione alla retribuzione percepita, come da tabella G allegata alla legge 335/95:

         2021

Redditi

Percentuale di riduzione

Fino a  € 26.810,16

Nessuna

Oltre € 26.810,16   fino a € 33.512,70

25 per cento

Oltre € 33.512,70

50 per cento

L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo  a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi previsti.

La domanda

Si può inviare, esclusivamente in via telematica, alla  sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione e dell’invio telematico di questo fondamentale certificato.

Assegno ordinario di invalidità e rendita Inail o IPSEMA

Dal 1° settembre 1995, l'assegno ordinario di invalidità e la rendita Inail sono incumulabili, se riferiti allo stesso evento o causa. In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell'Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale. Tale disposizione introdotta dalla riforma n. 335/1995 coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge ma, in tali fattispecie, continua l'erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.

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