Lavoratrici e lavoratori con contribuzione anteriore al 31.12.1995

A partire dal 1° gennaio 2012 i requisiti minimi di età richiesti per la pensione di vecchiaia sono stati ridefiniti per rendere uniforme l’età di pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. Tale equiparazione dell’età di pensionamento di vecchiaia si è attuata nel 2018.

La norma ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, l’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita dell’età anagrafica pari a 3 mesi, dal 2016 di ulteriori 4 mesi, dal 2019 di ulteriori 5 mesi. Dal 1° gennaio 2021 i requisiti anagrafici non saranno ulteriormente incrementati. Pertanto, il requisito anagrafico per l’accesso a pensione di vecchiaia è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 67 anni.

Per la pensione di vecchiaia, per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico, occorre aver versato almeno 20 anni di contribuzione e aver cessato l’attività lavorativa dipendente in Italia e all’estero.

Sono esclusi dall’incremento dei 5 mesi del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, previsto dal 1° gennaio 2019, i lavoratori che svolgono per almeno 7 anni nei 10 anni precedenti il pensionamento lavori gravosi (15 categorie di lavoratori – consulta la sezione “Pensione anticipata per le lavoratrici e i lavoratori precoci”) e i lavoratori addetti ad attività usuranti (consulta la sezione “Pensione anticipata lavoratori che svolgono attività usuranti”). Per entrambe le categorie di lavoratori è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Tali lavoratori potranno accedere anche prima del compimento di 67 anni di età.

Rimangono vigenti le deroghe previste dalla normativa precedente, che consentono di accedere al pensionamento con almeno 15 anni di contribuzione, ai lavoratori dipendenti e autonomi che avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1992, a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione e che risultano occupati per almeno 10 anni con periodi inferiori alle 52 settimane nell’anno solare.

In generale, per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato, la pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per i dipendenti pubblici la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale), invece, la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

Lavoratrici e lavoratori senza contribuzione al 31.12.1995

I lavoratori e le lavoratrici, con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Nella tabella seguente sono indicati i nuovi requisiti richiesti; l’età comprende anche l’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita, pari a 3 mesi dal 2013, a 4 mesi dal 2016 e a ulteriori 5 mesi dal 2019. Nessun ulteriore incremento è previsto per gli anni 2021-2022.

Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1° gennaio 1996

pensione vecchiaia TAB 1

I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 70 anni – età incrementata di 3 mesi per adeguamento della speranza di vita nel periodo 2013-2015, di 4 mesi dal 2016 e di ulteriori 5 mesi dal 2019 e senza nessun ulteriore incremento per il biennio 2021-2022 – se possiedono almeno 5 anni di “contribuzione effettiva” (esclusa la figurativa), indipendentemente dall’importo di pensione maturato.

Pertanto, nel periodo dal 2019 al 2022, l'età richiesta è di 71 anni e almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (esclusa la figurativa), indipendentemente dal requisito di importo minimo.  

Le lavoratrici madri possono anticipare l’età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa avere un calcolo più favorevole della pensione. Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

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