I lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipatamente, con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.

Le mansioni particolarmente usuranti sono sempre quelle definite dal d.m. del 19 maggio 1999 e svolte: in miniere o in sotterranei con carattere di prevalenza e continuità; nelle cave di materiale di pietra ornamentale; nelle gallerie; nei cassoni ad aria compressa; dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all’interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto. Sono da considerare usuranti anche il lavoro notturno, la conduzione dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, il lavoro alla cosiddetta “linea catena” in alcune lavorazioni individuate dal d.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011.

Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che l’attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

I lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti con almeno 35 anni di contribuzione conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti:

Requisito contributivo minimo: 35 anni

pensione anticipata usuranti TAB 1(*) Lavori in galleria, in miniere, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all’interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto, il lavoro notturno per tutto l’anno, i turnisti con almeno 78 notti annue, gli addetti alla c.d. «linea catena», i conducenti dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per i lavoratori dipendenti privati, che utilizzano la contribuzione da lavoro autonomo, l’età è aumentata di un anno, la quota di una unità.

Dal 1° gennaio 2017 a coloro che accedono a tale pensionamento non si applicano le cosiddette «finestre mobili», ossia il differimento della decorrenza della pensione (12/18 mesi) dopo la maturazione del diritto. Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una misura favorevole per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi su turni di 12 ore.

Per tali lavoratori, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

I lavoratori e le lavoratrici, che svolgono attività usuranti (d.lgs. n. 67/2011), possono anche conseguire il trattamento anticipato se soddisfano le condizioni previste in qualità di «precoci» con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età e in possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età (consulta la sezione Pensionamento anticipato per le lavoratrici e i lavoratori precoci).

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

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