Lavoratrici e lavoratori con contribuzione al 31.12.1995

I lavoratori e le lavoratrici, con contribuzione al 31.12.1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata a partire dal 01.01.2012, se in possesso di un’anzianità contributiva pari a 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini, indipendentemente dall’età anagrafica. Tali requisiti si applicano, in via generale, ai lavoratori dipendenti pubblici, privati e lavoratori autonomi.

Successivamente, i citati requisiti di anzianità contributiva sono stati incrementati di un mese per l’anno 2013, di un ulteriore mese per l’anno 2014 e, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, ulteriormente aumentati di 3 mesi nel triennio 2013/2015 e di 4 mesi nel triennio 2016/2018. Pertanto, nel triennio 2016-2018 il requisito contributivo previsto per le donne era pari a 41 anni e 10 mesi e per gli uomini 42 anni e 10 mesi.

Dal 1° gennaio 2019 il previsto incremento della speranza di vita pari a 5 mesi è stato disapplicato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 (art. 15) convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019. La norma ha stabilito la non applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti contributivi saranno ulteriormente adeguati, con cadenza biennale, agli incrementi della speranza di vita che verranno stabiliti.

Pertanto, il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026, ma con l’introduzione di una finestra mobile trimestrale. Di conseguenza, i lavoratori e le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito contributivo (cosiddetta “finestra”), secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026.

Pensione anticipata dal 1.01.2019 al 31.12.2026

Anno

Anzianità contributiva (anni e mesi)

Donne                                                                    Uomini

Decorrenza

2019-2026

41 e 10                                            42 e 10

Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione del requisito per la pensione anticipata.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto, maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.) fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione, utile per il diritto alla pensione di anzianità, disciplinata dalla previgente normativa e, quindi, con esclusione dei periodi di malattia, disoccupazione e/o ad essi equiparati (Aspi, mini-Apsi, Naspi ecc.).

Le lavoratrici e i lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione anticipata anche cumulando periodi assicurativi versati in più gestioni (per la normativa di riferimento consulta la sezione “Pensioni in diverse gestioni”).

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in Italia e all’estero.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

Pensione Anticipata per le lavoratrici e i lavoratori precoci

Dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di lavoratori, è prevista, per il diritto alla pensione anticipata, una riduzione del requisito dell’anzianità contributiva fissata a 41 anni. Come abbiamo visto nel capitolo “pensione anticipata”, nel biennio 2017-2018 e fino al 2026, il requisito previsto per la pensione anticipata ordinaria è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con l’introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi che decorrono dalla data di maturazione del requisito.

Possono beneficiare del requisito ridotto per accedere alla “pensione anticipata precoci” i lavoratori dipendenti e autonomi che maturino 41 anni di contributi, che abbiano almeno 1 contributo versato o accreditato prima del 1° gennaio 1996, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che contestualmente si trovino in una delle condizioni di seguito elencate:

devono essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione anche collettiva del rapporto di lavoro, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge 604/1966;

oppure

devono svolgere assistenza, da almeno 6 mesi, al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; ovvero dal 1° gennaio 2018 di un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settant’anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

oppure

devono avere un’invalidità civile accertata dalle competenti commissioni superiore o uguale al 74%;

oppure

devono aver svolto, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività di lavoro dipendente, nell’ambito delle attività gravose/professioni, indicate nell’allegato B legge di bilancio per il 2018 (vedi tabella). Si tratta di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; in alternativa, devono essere lavoratori che da almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva abbiano svolto lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi «La pensione dei lavoratori che svolgono attività usuranti»).

pensione anticipata TAB 2

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 ai lavoratori precoci non si applicano gli incrementi contributivi della speranza di vita (5 mesi).

Pertanto, resta fermo il requisito di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dalla norma. Tali lavoratori conseguono la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato trascorsi 3 mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026

pensione anticipata TAB 3

I lavoratori, che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019 cumulando i periodi assicurativi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra (consulta la sezione “Pensioni in diverse gestioni”).

Per i lavoratori pubblici il termine previsto per l’erogazione del TFS/TFR inizia a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata qualora venissero raggiunti prima.

Il pensionamento anticipato non è cumulabile con i redditi da lavoro fino al compimento del diritto virtuale a pensione anticipata con i requisiti ordinari.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

Lavoratori e lavoratrici senza contribuzione al 31.12.1995

I lavoratori e le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, possono conseguire la pensione anticipata, a partire dal 1° gennaio 2012, con gli stessi requisiti di anzianità contributiva (41 anni 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini) previsti per i lavoratori e le lavoratrici con contribuzione al 31.12.1995.

Successivamente, i citati requisiti di anzianità contributiva sono stati incrementati alla speranza di vita. Pertanto, nel triennio 2016-2018 il requisito contributivo previsto per le donne era pari a 41 anni e 10 mesi e per gli uomini 42 anni e 10 mesi.

Dal 1° gennaio 2019 il previsto incremento della speranza di vita pari a 5 mesi è stato disapplicato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 (art. 15) convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019. La norma ha stabilito la non applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita e l'introduzione della "finestra mobile" trimestrale.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti contributivi saranno ulteriormente adeguati, con cadenza biennale, agli incrementi della speranza di vita che verranno stabiliti. Pertanto, il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026, ma con l’attesa di 3 mesi dalla maturazione di tali requisiti contributivi (cosiddetta “finestra").

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026.

 Pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026

Anno

Anzianità contributiva (anni e mesi)

Donne                                                                         Uomini

Decorrenza

2019-2026

41 e 10                                               42 e 10

Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione del requisito per la pensione anticipata.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata tranne quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA

Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 è stata introdotta, a partire dal 01.01.2012 una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato, al compimento di 63 anni di età per uomini e donne, successivamente adeguata agli incrementi della speranza di vita, come descritto in tabella, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (1.288,78 euro mensili nel 2021).

Il requisito anagrafico è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita nel triennio 2013/2015 pari a 3 mesi, nel triennio 2016/2018 pari a 4 mesi, nel biennio 2019/2020 pari a 5 mesi. Nessun ulteriore incremento è previsto per gli anni 2021-2022.

Di seguito la tabella che riassume i requisiti.

Ulteriore pensione anticipata per assicurati dal 1° gennaio 1996

pensione anticipata TAB 4Ai fini del raggiungimento dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Per conseguire la pensione anticipata e tale ulteriore possibilità di pensionamento anticipato è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica della domanda di pensione ti puoi rivolgere alla sede Inca-Cgil più vicina.

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