Con il messaggio 1276 del 25 marzo 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni operative per la gestione delle domande secondo quanto previsto dall'ultimo decreto n. 30/2021, precisando che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento, già fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel nuovo congedo solamente presentando domanda telematica, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, che ricadono nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che l'agevolazione spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, la cui attitità didattica in presenza è stata sospesa, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Per queste due categorie di genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo saranno gestite dall’INPS.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, l'Inps ricorda che i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni potranno astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa dovranno presentare la domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS; mentre per i dipendenti pubblici direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro.

Per la fruizione del congedo, i genitori di figli senza disabilità grave devono rispettare tutti i seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; 
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso; 

    deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • l’infezione da SARS Covid-19; 
  • la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per il genitore che invece ha figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età, ma comunque dovranno rispettare  tutti gli altri requisiti previsti