A seguito di due importanti sentenze della Cassazione, l'Inps rivede le proprie precedenti indicazioni operative, riconoscendo il diritto alla fruizione piena dei permessi 104/92 ai dipendenti in part time verticale e misto, con un orario di lavoro superiore al 50%

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente. E' quanto precisa l'Inps che, con la circolare del 19 marzo 2021, n. 45, rivedendo le indicazioni precedentemente fornite, recepisce quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (con le sentenze n. 22925 del 29 settembre 2017 e l'altra del 20 febbraio 2018, n. 4069) secondo la quale la durata dei permessi 104/92, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.  

Nella circolare, l'Istituto sottolinea come l'Alta Corte fondi le sue conclusioni sull’analisi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”. La norma, spiega l'Inps, opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa - per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento - e gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. Tra questi ultimi, sottolinea la Suprema Corte, vi sono i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, i quali, oltretutto, costituiscono misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile, che è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 32 della Costituzione. Ne consegue che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile.