È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso al Bonus asilo nido 2021. Lo comunica l'Inps, in una nota pubblicata sul sito istituzionale. 

I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, potranno accedere a un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate attraverso il sito INPS al servizio dedicato o presso i patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenne.

Richiamando il suo messaggio n. 802 del 24 febbraio, l'Inps ricorda che la domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

Per quanto riguarda il contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare, la domanda deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da un’attestazione del pediatra, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica.

Il richiedente che intenda fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2020, la domanda per il 2021 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti. 

Nello stesso messaggio, l'Istituto, inoltre, riporta glli importi del contributo, calcolati in base all'Isee del richiedente, che sono stati aumentati dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, pari a: 

  • un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro
  • un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro
  • un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Pertanto, il contributo asilo nido, in assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire da tale data verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Anche nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può tuttavia regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, in una delle modalità indicate dall’Istituto: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di presentazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione, invece, è erogato in unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Anche in questo caso, ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.