Cassazione: La pensione di reversibilità non va detratta dal risarcimento dovuto al familiare superstite.

Gli eredi di una persona defunta per colpa altrui hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale, pur essendo titolari della pensione di reversibilità. A stabilirlo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, depositata il 1° febbraio scorso, accogliendo il ricorso degli eredi di una persona morta a causa di un incidente stradale, contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva escluso la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante solo perché i familiari della persona deceduta percepivano una pensione di reversibilità.

Richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite dell’Alta Corte, nella sentenza n. 12564 del 22 maggio 2018, la Cassazione ha stabilito che “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve esser detratto il valore capitale della pensione di reversibilità, accordata dall’Inps al familiare superstite in  conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”.

Il caso esaminato dall’Alta Corte, riguardava una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale, i cui eredi si sono rivolti al Tribunale di Lamezia Terme per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Richiesta che la sentenza ha accolto solo parzialmente per la parte del danno non patrimoniale, rigettando la domanda di risarcimento per danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dalla perdita degli emolumenti che la vittima destinava alla propria famiglia. Orientamento confermato anche dalla Corte d’Appello di Catanzaro, ritenendo che la titolarità della pensione di reversibilità “fosse di per sé idonea ad eliminare il pregiudizio patrimoniale provocato dal decesso del congiunto”.

Cassando su questo punto le sentenze dei tribunali di merito, la Cassazione ha quindi rinviato alla Corte d’Appello di Catanzaro il riesame del caso applicando i principi già stabiliti dalle Sezioni Unite dell’Alta Corte.