Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l'epidemia da Covid-19. Il messaggio di Inps n. 304 del 25 gennaio. 

I datori di lavoro operanti esclusivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa anche a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), in Deroga (CIGD), di Assegno Ordinario (ASO) e di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) con specifica causale “Covid-19 - Obbligo permanenza domiciliare”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. 

L'inps, con il messaggio con il messaggio n. 304, del 25 gennaio, fornisce ulteriori precisazioni riguardo l'applicazione del decreto-legge 104/2020, che ha previsto una particolare tutela per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche competenti prima dell’entrata in vigore della norma. 

A questo particolare trattamento di integrazione salariale sono ammessi esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste per l’emergenza da Covid-19. Conseguentemente, spiega l'Inps, i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione per quei dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Le domande di accesso al trattamento dovranno essere corredate da una autocertificazione, da allegare alla richiesta in formato pdf, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.