Spostata dal 15 al 31 dicembre la scadenza per la presentazione delle domande per indennità COVID-19, pari a mille euro, destinata alle categorie di lavoratori indicati nell’articolo 9 del D.L. n. 157/2020. In particolare, si tratta di:

 · lavoratori autonomi occasionali;

 · lavoratori dello spettacolo;

· lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori intermittenti;

· lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

 A comunicarlo è l’Inps precisando che invece rimane immutata al 18 dicembre la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020 (il primo Decreto Ristori).

L’Inps, con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, nel fornire le indicazioni applicative precisa che, coloro che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva del precedente decreto (D.L. n. 137/2020), non devono presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità “una tantum” (articolo 9, comma 1, del decreto Ristori quater), poiché sarà erogata d’ufficio dall’Inps stesso.

Per poter usufruire di questi ulteriori aiuti, i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in questi settori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori quater).

Inoltre, devono aver svolto la prestazione lavorativa, con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori, per almeno trenta giornate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e alla medesima data del 30 novembre 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Nella circolare, l’Istituto chiarisce che è ammesso l’accesso all’indennità anche per i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, abbiano instaurato e comunque cessato alla data del 30 novembre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

L’Inps inoltre precisa, data la particolare natura del lavoro in somministrazione, che effettuerà un controllo sulle comunicazioni obbligatorie, inviate dai datori di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di rilevare la presenza dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo dell’ammissibilità alla indennità, appartengono alle suddette categorie ATECO. Nel caso di esito negativo del controllo, la domanda viene posta in stato di “preavviso di reiezione” e l’Istituto informerà tempestivamente il lavoratore affinché questi possa allegare la documentazione che provi il servizio prestato nelle suddette aziende. In particolare, il lavoratore dovrà allegare il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice e della sua matricola aziendale. L’attività di riesame sarà svolta dalle Sedi territoriali Inps competenti per residenza del lavoratore.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, l’indennità di mille euro omnicomprensiva, valgono gli stessi requisiti:  vale a dire che devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che nello stesso periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate. Resta invariata anche l’incompatibilità con l’essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto. L’Istituto chiarisce, inoltre, che sono esclusi dai destinatari di tale indennità, tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo.

Stesse regole valgono per i lavoratori intermittenti che devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. L’indennità è riconosciuta sia a quelli che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia a coloro che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. Vale anche per loro, la regola di non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (tranne la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità spetta anche ai lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per accedervi occorre dimostrare di essere stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e di non avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020. Inoltre bisogna essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Alla data di presentazione della domanda, questi lavoratori devono essere privi di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, il riconoscimento dell’indennità è subordinato al rispetto del tetto reddituale annuo 2019, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro. Inoltre bisogna avere la partita IVA attiva ed essere iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020 e non esserlo ad altre forme previdenziali obbligatorie. Al momento della presentazione della domanda, bisogna non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il Decreto Ristori bis riconosce l’indennità anche ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro; oppure che abbiano almeno sette contributi giornalieri versati nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. In entrambi i casi, per il riconoscimento occorre non essere titolari di trattamento pensionistico diretto sempre alla data del 30 novembre 2020  e non avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, al 1° dicembre 2020.

Pertanto, i lavoratori dello spettacolo, in presenza di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti dalle suddette disposizioni, possono accedere alle relative indennità COVID-19 anche nei casi in cui siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.