Con il messaggio n. 4679 del 11 dicembre, l’Inps avverte che chi ha avuto sospeso l’Assegno di Natalità per la mancata presentazione della DSU, può farlo entro 31 dicembre.

Coloro che si sono visti sospendere il pagamento dell’Assegno di Natalità, per nascite, adozioni, affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2019,  a causa della mancata presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE 2020, devono mettersi in regola entro e non oltre il 31 dicembre 2020, per consentire all’Inps di ripristinare il pagamento della prestazione. Lo comunica l’Istituto con il messaggio n. 4679 dell’11 dicembre ricordando che la mancata presentazione della DSU aggiornata e il mancato possesso di un ISEE in corso di validità, comporta la perdita delle mensilità di competenza del 2020 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.

Nel caso di decadenza, il richiedente l’assegno per gli eventi del 2017, non potrà più presentare una nuova domanda di assegno nel 2021, in quanto la durata triennale del beneficio, prevista per legge, si conclude il 31 dicembre 2020. Così come non è possibile ripresentare una nuova istanza nel 2021, per gli eventi avvenuti nel 2019, stante la durata annuale (e non triennale) della prestazione prevista dalla legge.

 Diverso avviene per le nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, avvenuti nel 2020. Infatti, la prestazione, istituita con la legge n. 190/2014 e in seguito riconosciuta dal legislatore per le successive annualità (triennale nel 2017 e annuale nel 2019), è stato confermata per il triennio 2020-2022 dalla legge n. 160/2019, con l’introduzione del principio universalistico secondo il quale l’assegno viene comunque riconosciuto (nella misura minima), anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE.