Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale n. 159 del 12 novembre scorso, che fissa al 7 dicembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale scolastico, l’Inca ricorda quali sono i requisiti per il pensionamento con decorrenza 1° settembre 2021.

Pensione di vecchiaia

Per conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2021 le lavoratrici ed i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno 67 anni entro il 31.12.2021.

Se l’età viene compiuta entro il 31 agosto 2021 è previsto il collocamento d’ufficio da parte dell’amministrazione; al contrario, per i lavoratori che maturano il requisito anagrafico dei 67 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la risoluzione del rapporto mediante dimissioni con “istanza on line” è condizione necessaria per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

 Il personale scolastico, con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2021 (Euro 8.975,46 nel 2020). In alternativa, tale personale potrà conseguire la pensione all’età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dall’importo di pensione.

 Pensione anticipata

 Possono accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2021 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2021, di un’anzianità contributiva di almeno:

 ·        41 anni e 10 mesi per le donne;

·        42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Il personale scolastico, con prima contribuzione accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione anticipata dal 1° settembre 2021, in alternativa ai predetti requisiti, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva, obbligatoria, volontaria, da riscatto (con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e 64 anni di età, a condizione che l’ importo minimo di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno 2021 (16.754,14 euro valore anno 2020). Tale possibilità di pensionamento è prevista anche per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo in Gestione Separata.

 Pensione anticipata “Quota 100”

Resta ferma la possibilità di accedere dal 1° settembre 2021 a pensione anticipata definita “pensione quota 100”, con un’anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età, maturati entro il 31 dicembre 2021.

 Il requisito contributivo dei 38 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti versati o accreditati nell’AGO, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e nella gestione separata, purché non abbiano dato luogo a pensione in tali gestioni. Non sono cumulabili in “quota 100” i periodi di iscrizione alle Casse libero professionali, al Fondo Clero, all’INPGI.

Inoltre, nel caso in cui in almeno una delle gestioni interessate al cumulo sia previsto il requisito dei 35 anni di contribuzione con esclusione dei periodi di malattia e disoccupazione, tale requisito può essere raggiunto tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo in “quota 100”.

La pensione “quota 100” non è cumulabile, dalla data di decorrenza e fino al compimento dell’età pensionabile, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Pensione con “opzione donna”

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2019 almeno 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° settembre 2021. In tale ipotesi il trattamento pensionistico sarà liquidato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione.

Pensione in regime di cumulo (legge 228/2012 modificata dalla legge 232/2016)

Per conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, al personale scolastico è consentito di accedere al cumulo utilizzando i periodi di contribuzione versata presso le seguenti casse o gestioni:

 • AGO dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;

• Gestione Separata;

• Gestioni sostitutive dell’AGO;

• Casse dei liberi professionisti.

 Pensione di vecchiaia in cumulo

Per conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo dal 1° settembre 2021 le lavoratrici e i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno 67 anni entro il 31.12.2021.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, il trattamento pensionistico sarà liquidato in una prima fase senza il pro quota della Cassa libero professionale, che sarà liquidato solo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dal regolamento della Cassa.

 Pensione anticipata in cumulo

Possono accedere alla pensione anticipata in cumulo dal 1° settembre 2021 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2021, di un’anzianità contributiva di almeno:

 41 anni e 10 mesi per le donne;

42 anni e 10 mesi per gli uomini.

 Pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

 Possono accedere a pensione in regime di totalizzazione dal 1° settembre 2021 i dipendenti che maturano, entro il 31.12.2020, almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 66 anni di età ovvero almeno 41 anni di anzianità contributiva complessiva indipendentemente dall’età.

 Al personale scolastico, che si avvale dell’istituto della totalizzazione, si applica il regime della decorrenza mobile, vale a dire che l’accesso al pensionamento avverrà dal 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.