Una nuova indennità di mille euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, e per altre categorie di lavoratori autonomi. E' quanto prevede il decreto Ristori n. 137/2020, con cui il Governo ha stabilito le prime misure economiche di sostegno ai settori più colpiti dalle nuove restrizioni anti Covid, che allarga la platea dei destinatari già indicati nel precedente decreto di agosto.
Le categorie interessate sono:
Destinatari del bonus del decreto agosto (articolo 9, dl 104/2020). Sono i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASPI. Diritto esteso a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro fra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto), anche in somministrazione, a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (restano eslcusi titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, NASPI).
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre. questi lavoratori devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 144/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per il riconoscimento dell'indennità, l'interessato deve presentare domanda all'Inps entro il 30 novembre 2020, tramite modello che verrà predisposto dall’istituto di previdenza. Il decreto Ristori stabilisce inoltre che la prestazione economica non è cumulabile e dunque è incompatibile con il Reddito di Emergenza (REM) e non concorre alla formazione del reddito.
Infine, il decreto Ristori prevede che per coloro che hanno i requisiti per chiedere il bonus del decreto di agosto e non hanno ancora presentato domanda, possono farne richiesta entro il termine decadenziale del 13 novembre (quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto).