Dal 1° ottobre adesioni tacite al Fondo Cometa

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2020 n.85, si definisce la messa in liquidazione e soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS (FONDINPS). In applicazione del provvedimento legislativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2020 ed entrato in vigore dal 14 agosto 2020, a decorrere dal 1° ottobre 2020, le adesioni tacite confluiranno nel Fondo Cometa (ovvero, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero).

L'Inca ricorda che in FONDINPS confluisce il TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato che non hanno manifestato alcuna scelta esplicita al termine dei sei mesi sulla destinazione del TFR (cosiddetta adesione con modalità tacita) e contemporaneamente non hanno una forma pensionistica di riferimento istituita attraverso la contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda le nuove adesione tacite il decreto 85/2020 stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2020 FONDINPS è chiusa e che, a decorrere da tale data, confluiranno in COMETA. Le somme andranno a confluire nella linea di investimento di COMETA a contenuto più prudenziale (art.8, comma 9 D.Lgs.252/2005) e la posizione potrà essere trasferita presso un’altra forma di previdenza complementare dopo almeno un anno dall’adesione.

Rispetto invece ai soggetti già iscritti a FONDINPS, per il passaggio delle posizioni individuali al Fondo COMETA, il Decreto rimanda ad un piano di attività da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dal Commissario liquidatore d’intesa con il Fondo COMETA e trasmesso alla COVIP, nel quale definire: le tempistiche e le modalità di trasferimento delle banche dati anagrafiche e delle posizioni individuali e le informative da effettuare ai datori di lavoro e agli iscritti.

Le posizioni individuali saranno trasferite nella linea di investimento di COMETA a contenuto più prudenziale (art.8, comma 9 D.Lgs.252/2005). Ai datori di lavoro e ai lavoratori sarà fornita un’informativa contenente le disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e gli elementi identificativi del Fondo COMET, mentre agli iscritti verrà comunicato anche il comparto di confluenza delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, con la descrizione delle caratteristiche del comparto e l’informazione sulla possibilità di trasferimento.

Alle persone già iscritte a FONDINPS e trasferiti al fondo COMETA è riconosciuto comunque il diritto di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare da esercitare entro 6 mesi successivi alla ricezione delle informative.