Tutte le misure di precauzione

“Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica”. Così si legge nel decreto varato domenica 23 febbraio dal Consiglio dei ministri, contenente le misure che potranno essere adottate per fare fronte all'emergenza coronavirus.

DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO DAI COMUNI COLPITI
Divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area; divieto di accesso al Comune o all'area interessata.

STOP AGLI EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

STOP ALLA FREQUENZA DI SCUOLE E MUSEI
Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI PUBBLICI
Sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA
Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa; previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

POSSIBILE CHIUSURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
Chiusura di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146), ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

LIMITAZIONI AI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO
Limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale (salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo 3).

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE
Sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata (salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all'articolo 3).

POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO
Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

da rassegna.it