Ulteriori chiarimenti di Inps su domande e requisiti

L’Inps, con la circolare n. 80 del 6 luglio, fornisce ulteriori chiarimenti per l’accesso alle indennità Covid di 1.000 euro, previste dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), per il mese di maggio 2020. Destinatari sono liberi professionisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, lavoratori in somministrazione e stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.  

Per quanto riguarda i liberi professionisti, l’Inps precisa che possono chiedere il beneficio economico i titolari di partita IVA, attiva alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Requisito indispensabile per l’acceso all’indennità è di aver subìto nel bimestre 2020 una riduzione del reddito pari ad almeno al 33% rispetto al secondo bimestre 2019, che il lavoratore richiedente dovrà comunque autocertificare al momento della domanda. L’Inps, a sua volta, comunicherà i nominativi di coloro che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate per i controlli sulla verifica del requisito reddituale.

Rispetto ai lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e agli iscritti alla Gestione separata, l’Inps ricorda che devono aver cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto Rilancio). Anche per loro, requisito indispensabile è non essere titolari di un trattamento pensionistico e non risultare iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per quanti abbiano già presentato la domanda per le mensilità di marzo e aprile 2020, non è necessario rinnovare la richiesta per il mese di maggio. Devono presentare l’istanza chi invece vuole accedervi per la prima volta. In questo caso, potrà ricevere il beneficio economico per la sola mensilità di maggio.

Il Decreto rilancio ha riconosciuto l’indennità di 600 euro per aprile e di 1.000 euro per maggio anche ai cosiddetti lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano perso involontariamente il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo. Vale per loro il requisito di non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente e neppure usufruire di indennità di disoccupazione NASpI, alla data del 19 maggio. L’Inps precisa che possono farne richiesta anche coloro che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, abbiano instaurato un altro rapporto di lavoro subordinato, purché cessato prima del 19 maggio 2020.

Confermata l’indennità di 1.000 per il mese di maggio 2020 per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per quanti avessero già percepito il beneficio nei mesi di marzo e aprile 2020, non è necessario presentare una nuova domanda, diversamente devono farlo chi ne fa richiesta per la prima volta.

L’Inps precisa che le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono inoltre cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Dette indennità sono altresì incompatibili con il Reddito di emergenza, con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), nonché con l’Ape sociale.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza, il cui importo risulti inferiore a quello dell’indennità, l’Istituto procederà ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Inoltre, l’Inps precisa che le indennità in favore dei liberi professionisti e dei collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Invece, le indennità in favore dei lavoratori stagionali e di quelli in somministrazione sono compatibili e cumulabili con le sole indennità di disoccupazione DIS-COLL e le indennità di disoccupazione agricola, mentre non sono compatibili con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Infine, l’Inps precisa che non c’è incompatibilità tra le indennità e le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, purché i compensi non siano superiori a 5.000 euro l’anno.