Consulta: la legge non assicura mezzi adeguati per vivere

L'assegno mensile di 285 euro per le persone totalmente inabili al lavoro, previsto dalle leggi vigenti, "non è sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita". A dirlo la Corte Costituzionale, disponendo l'incremento a 516 euro a tutti gli invalidi civili totali, che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano in particolare di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro. E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, che in camera di consiglio ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Torino.  

La sentenza afferma che le attuali disposizioni violano il diritto al mantenimento, che la Costituzione all'articolo 38 garantisce agli inabili. Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie di stampa, il caso che ha dato origine al presente verdetto riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno". 

La Corte Costituzionale ha ritenuto che il trattamento previsto dalle leggi vigenti sia "manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". 

La Corte Costituzionale ha perciò deciso che l'incremento al milione', con riferimento alle lire, pari agli attuali 516,46 euro, da tempo riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dalla legge n. 448 del 2011, "debba essere assicurato agli invalidi civili totali", di cui parla la legge 118 del 1971, "senza attendere il raggiungimento del 60° anno di età, attualmente previsto dalla legge". 

Di conseguenza, "questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano in particolare di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro". La Consulta ha tuttavia precisato che questa pronuncia "non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro", a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla 'Gazzetta Ufficiale'. Tuttavia, resta ferma "la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione".