Inps, nuova procedura per la presentazione delle domande

Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno, l’Inps fornisce le indicazioni sulle modalità di fruizione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, previsto dall’art. 72 del decreto n. 34/2020, ancora in via di conversione in legge.

Il bonus – che può essere richiesto in alternativa alla fruizione del congedo straordinario – prevede il riconoscimento di un importo massimo di 1.200 euro (aumentato a 2.000 euro per i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario e appartenenti al comparto sicurezza), con figli di età  non superiore ai 12 anni.

Se si è già fruito del bonus di 600 euro previsto dal precedente decreto “Cura Italia”, il beneficio è riconosciuto limitatamente a un importo integrativo fino ai massimali indicati. Sia nel caso in cui sia richiesto per l’acquisto di servizi di baby sitting o per l’iscrizione ai centri estivi, il bonus deve essere utilizzato per prestazioni fruite nel periodo tra il 5 marzo e il 31 luglio.

In particolare, possono farne richiesta i dipendenti del settore privato; gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (art. 2, comma 8 legge 335/1995); gli autonomi iscritti all’Inps e alle casse professionali; nonché medici, infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.

Se si intende utilizzare il bonus dello stesso ammontare per l’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, bisogna allegare alla domanda la comprovata iscrizione e indicare:

· il periodo di iscrizione del minore (non oltre il 31 luglio 2020);
· l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere;
· la ragione sociale e la Partita Iva (o C.F.) e la tipologia della struttura secondo i codici identificativi riportati nella comunicazione.

Il bonus è erogato da Inps mediante accredito ed è incompatibile con la fruizione, per gli stessi periodi, del bonus asilo nido e può essere richiesto tramite il Patronato o con le altre modalità.