Con la fine dell'anno scolastico, docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato scaduto hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS.
Che cos'è
La NASpI è un sostegno al reddito per chi ha perso involontariamente il lavoro, istituita dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22.
Chi può richiederla
Spetta al personale scolastico (docenti e ATA) il cui contratto è scaduto.
Ne possono beneficiare:
- titolari di supplenze brevi e saltuarie
- chi ha incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
- chi ha incarichi annuali (31 agosto)
Requisiti obbligatori (tutti e tre necessari)
- Disoccupazione involontaria: il contratto deve essere scaduto. Non spetta in caso di dimissioni volontarie, salvo giusta causa o periodo tutelato di maternità.
- Requisito contributivo: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione. I periodi già usati per precedenti indennità non vengono conteggiati.
- Stato di disoccupazione: occorre dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e partecipare alle iniziative del Centro per l'Impiego competente.
Durata
La NASpI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. I periodi già usati per precedenti prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal calcolo.
Quando presentare la domanda
La domanda va inviata entro 68 giorni dalla cessazione del contratto (dal 1° luglio per i contratti in scadenza il 30 giugno). Attenzione alla tempistica:
- domanda entro 8 giorni dalla fine del contratto: la NASpI decorre dall'ottavo giorno, garantendo la massima continuità economica.
- domanda tra il 9° e il 68° giorno: la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione.
Come fare domanda
Vieni al Patronato INCA CGIL, ti aiutiamo a valutare la tua situazione e fare domanda,