Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni per applicare la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, che riguarda l’assegno ordinario di invalidità.
In base alla normativa precedente (art. 1, comma 16, legge 335/1995), alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non si applicava l’integrazione al trattamento minimo.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa esclusione per l’assegno ordinario di invalidità, riconoscendo che si tratta di una prestazione collegata a una condizione di particolare bisogno, in quanto destinata a persone con una riduzione significativa della capacità lavorativa.
Di conseguenza, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo possono essere integrati al trattamento minimo, se sono rispettati i requisiti reddituali previsti dalla legge.
La misura riguarda:
- assegni ordinari di invalidità contributivi
- assegni contributivi liquidati in convenzione internazionale
- assegni liquidati in gestione separata, anche con il computo
- assegni liquidati in opzione al contributivo
L’INPS precisa che la sentenza produce effetti dal 10 luglio 2025.
L’integrazione è riconosciuta d’ufficio dal 1° agosto 2025, se l’Istituto dispone dei dati reddituali necessari; in caso contrario, gli interessati potranno presentare domanda di ricostituzione reddituale attraverso il Patronato INCA.
Per verificare la propria situazione e ricevere assistenza è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato.