Entro il 15 dicembre i lavoratori dello spettacolo potranno presentare domanda per l’ottenimento dell’indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 30 novembre, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre scorso. A comunicarlo è l'Inps con i messaggi n. 4332  e 4382, diffusi il 4 e il 6 dicembre scorso, dove fornisce le prme indicazioni. Per l’inoltro delle richieste ci si può rivolgere agli Istituti di patronato. Tale misura, a partire dal 1° gennaio 2024, sostituirà l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Destinatari I destinatari della misura sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
• i lavoratori autonomi, assicurati al FPLS, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
• i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
• i lavoratori subordinati a tempo determinato, quali nello specifico:

     ·           operatori di cabine di sale cinematografiche;
·         impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
·         maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
·         impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
·         lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
·         lavoratori intermittenti, che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Per il riconoscimento, sono richiesti i seguenti requisiti, al momento della domanda:

·         cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea; per il cittadino straniero in Italia, il possesso di un regolare permesso di soggiorno;
·         residenza in Italia da almeno un anno;
·         il possesso di un reddito, soggetto all’imposizione fiscale (IRPEF), non superiore a 25.000 euro annuo;
·         almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nell’anno precedente alla domanda. Ai fini del calcolo, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
·        un reddito da lavoro riferito all’anno precedente la richiesta, derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
·     non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
·         non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Solo per il 2023, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.

La prestazione è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L’Inps, nel messaggio n. 4332/2023, ha annunciato un’altra circolare per fornire indicazioni più dettagliate in merito ai requisiti, la durata, il calcolo, la misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.