Sulla decorrenza della pensione dei lavoratori gravosi non ci devono essere i tempi di attesa (finestre mobili), previste per la generalità dei lavoratori. Così ha stabilito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, accogliendo un ricorso patrocinato dall’avvocato Nicola Salvini, consulente legale di Inca, in favore di un macchinista di Trenitalia che, dopo aver fatto domanda di pensione anticipata nel 2019 , avvalendosi delle agevolazioni previdenziali introdotte nel 2017 per gli addetti ad attività gravose (legge 205/2017) , si è visto accogliere l’istanza ma con la decorrenza posticipata di tre mesi, in applicazione dell’articolo 15 legge 26/2019 che ha esteso alla generalità dei lavoratori la cosiddetta finestra trimestrale di attesa, a partire dal gennaio 2019.

Nonostante il parere contrario del Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente da Ferrovie dello Stato spa, che aveva accolto il ricorso del macchinista per “accertata inapplicabilità” della finestra trimestrale, il consiglio di amministrazione dell’Inps ha imposto l’interpretazione più restrittiva costringendo il lavoratore a ricorrere alla Corte dei conti.

La materia del contendere si incentra sull’applicazione del combinato disposto del comma 147, art. 1 della legge 205/2017, che prevede le agevolazioni previdenziali, con l’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, attraverso l’art. 15 D.L. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Secondo la Corte dei conti, la pretesa di estendere la finestra trimestrale ai lavoratori gravosi “appare una forzatura interpretativa, non confortata dal dato testuale delle disposizioni”. L’adesione a tale interpretazione “produrrebbe l’effetto di introdurre un vulnus all’efficacia della norma speciale, dettata in favore dei lavoratori cosiddetti gravosi, con la conseguenza deteriore di aumentare, di fatto, di tre mesi il requisito dell’anzianità anagrafica e contributiva (…) e con l’effetto di equiparare detti lavoratori ai lavoratori non ‘gravosi’. Tale orientamento si pone in netto contrasto con la finalità della norma del 2017 che è invece quella di “….agevolare alcune categorie di lavoratori, ritenute meritevoli di maggior tutela, sotto il profilo dell’accesso alla prestazione pensionistica, in ragione della particolare gravosità della prestazione lavorativa”.

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