I lavoratori con contratto part time ciclico verticale hanno tempo fino al 30 novembre per fare domanda di rinoscimento dell'indennità una tantum di 550 euro. Lo ha comunicato l'Inps con la circolare n.115 del 13 ottobre, nella quale fornisce le istruzioni operative per l'applicazione di quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), precisando che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il sussidio spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private che nel 2021 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e che possano far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese (inteso come arco temporale pari a 4 settimane) e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. 

A titolo esemplificativo,  riportiamo alcuni esempi contenuti nella circolare:

Esempio n. 1

Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 29 marzo al 4 aprile (1 settimana), dal 2 al 29 agosto (4 settimane) e dal 20 al 31 dicembre (2 settimane). In questo caso la lavoratrice avrà diritto all’indennità una tantum se soddisfatti anche gli altri requisiti previsti dalla normativa. 

Esempio n. 2

Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 4 gennaio al 28 febbraio (8 settimane), dal 5 luglio al 29 agosto (8 settimane) e dal 29 novembre al 31 dicembre (6 settimane). In questo caso la lavoratrice non avrà diritto all’indennità una tantum in quanto ha un periodo di non lavoro complessivamente superiore alle venti settimane.

Esempio n. 3

Lavoratrice con contratto part time ciclico verticale che nel corso del 2021 ha avuto un periodo di non lavoro dal 19 luglio al 27 agosto (6 settimane). In questo caso la lavoratrice non avrà diritto all’indennità una tantum in quanto ha un periodo di non lavoro complessivamente inferiore alle 7 settimane.

Altro requisito necessario ai fini del riconoscimento del beneficio economico è che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della NASpI. L’indennità non spetta anche nei casi in cui la NASpI sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico: 
✓ dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
✓ delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;
✓ delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
✓ della Gestione separata di cui alla L. 335/95;
✓ degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/94, e al decreto legislativo n. 103/96 (Casse Libere Professionali);
✓ con l’indennità c.d. APE sociale.

L’indennità è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) e con le pensioni indirette/reversibilità a carico di tutte le gestioni. L'Inps precisa inoltre che il periodo di fruizione dell’indennità una tantum di 550 euro non è coperto da alcuna contribuzione figurativa.

A copertura dei costi finanziari della misura, per il 2022 sono stati stanziati 30 milioni di euro. L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande, che saranno accolte fino al raggiungimento del suddetto tetto di spesa.