Con la circolare n.80 dell'11 luglio, l’Inps fornisce indicazioni per la gestione delle domande di prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato a seconda della data di presentazione della domanda e dell’autorizzazione rilasciata.

Ricordiamo, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2022, l’Istituto della prosecuzione volontaria per i giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato (FPLD gestione ordinaria e in evidenza contabile separata del FPLD) è regolato dalla disciplina vigente prevista per titti gli altri lavoratori, mentre fino alla data del 30 giugno segue la regolamentazione Inpgi. 

Rispetto alla normativa Inpgi il giornalista, a domanda, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservi l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine, purché possa fare valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori (un anno) nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori (5 anni) qualunque sia l'epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base di un parametro di riferimento tra:

  • la retribuzione media annua pensionabile;
  • la retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda;
  • una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal regolamento, ed è soggetto a rivalutazione annuale
  • sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.

La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'ultimo versamento.

Non possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria gli iscritti che sono contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondo pensione lavoratori dello spettacolo). È invece prevista la compatibilità della prosecuzione volontaria con l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato. Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

In alternativa alla facoltà di riscatto è ammessa la prosecuzione volontaria nei casi di: periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei, periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico (art.5,7 ed 8 D.lgs. n.564/1996) e nei casi di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. n.51/2001

Nella circolare, l'Inps riepilogando la normativa vigente per l’AGO cui saranno soggetti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD, precisa che:

  • in merito alla individuazione della gestione interessata ai versamenti volontari, qualora il giornalista (giornalista professionista, pubblicista e praticante) abbia esclusivamente contribuzione accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD (contribuzione versata in Inpgi e contribuzione maturata successivamente al 30 giugno presso l’Inps), i versamenti volontari verranno autorizzati nel FPLD, in evidenza contabile separata. Nel caso, invece, il richiedente già iscritto nell’evidenza contabile separata del FPLD, si sia successivamente occupato con iscrizione ad altra gestione contabile, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dovrà essere concessa in tale ultima gestione anche sé in presenza di una anzianità contributiva maturata sulla base di periodi di prevalente contribuzione nell’evidenza contabile separata;
  • con riferimento alla retribuzione la posizione assicurativa iscritta nell’evidenza contabile separata è unica ed è costituita dalla somma dei periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi e di quelli acquisiti successivamente presso l’Inps.

Per ciò che concerne la gestione delle domande di prosecuzione volontaria, l’Inps distingue le domande presentate e autorizzate dall’Inpgi al 30 giugno 2022 da quelle autorizzate a partire dal primo luglio, precisando che per quanto riguarda le prime, visto che l’autorizzazione e il diritto ad effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata anche per i periodi successivi al 30 giugno. Per le domande di prosecuzione volontaria autorizzate a partire dal primo luglio, invece, l’Istituto nel ribadire che rientrano nell’ambito della disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, annuncia un nuovo messaggio esplicativo.