La Corte d'Appello di Milano ammette la possibilità di ricongiungere nelle casse professionali i contributi versati nella Gestione separata dell'Inps, respingendo il ricorso dell'Istituto previdenziale pubblico, secondo il quale il dettato normativo della legge n. 45/90 non prevedeva tale opportunità.  In questi casi, secondo l'interpretazione dell'Inps, andrebbero utilizzati altri strumenti, quali la totalizzazione o il cumulo contributivo. 

La Corte d'Appello di Milano (s. n. 97/2022) ha invece bocciato l'interpretazione dell'Inps confermando la pronuncia di primo grado. Richiamando l'orientamento giurisprudenziale già espresso in analoghe cause dalla Corte di Cassazione (n.26039/2019) e dalla Consulta (n. 61/1999),  il giudizio di secondo  grado sottolinea come la ricongiunzione sia uno strumento alternativo alla totalizzazione e al cumulo contributivo, il cui utilizzo va consentito anche per accedere alle forme di pensione interne alle casse professionali. 

Il caso esaminato in secondo grado riguarda un consulente del lavoro che aveva chiesto di poter trasferire a titolo oneroso i propri contributi versati alla Gestione separata presso la cassa dove risultava iscritto (l'Enpacl).