La maggiorazione di 30 euro dell’assegno Unico Universale per i figli minori spetta anche quando nel nucleo familiare c'è chi usufruisce delle indennità NASpI o della DIS COLL. È uno dei punti chiariti dall’Inps con il messaggio n. 1714/2022, in cui fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di applicazione della nuova misura a sostegno delle famiglie.

In particolare, l’Istituto precisa che l’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Tetto oltre il quale la maggiorazione non spetta.

Sulla determinazione della maggiorazione influiscono i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.  Tale condizione vale anche per chi percepisce le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.

Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Per i nuclei familiari numerosi, il decreto legislativo n. 230/2021, la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo è di 85 euro mensili, ma anche in questo caso l’importo varia in ragione dell’ISEE: misura piena, se è inferiore a 15.000 euro, che diminuisce fino a 15 euro, se si è in possesso di un ISEE pari a 40.000 euro; oltre tale livello l’importo rimane costante. Per le famiglie con quattro o più figli, è prevista una maggiorazione costante di 100 euro mensili per nucleo.

In presenza di genitori separati, il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Con riferimento alla presenza nel nucleo familiare di figli maggiorenni a carico (fino ai 21 anni), l’Assegno Unico Universale è riconosciuto purché al momento della domanda sussista una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

Se il figlio maggiorenne non convive con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Se i figli raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda (ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio (art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021). In tale caso, la richiesta precedentemente avanzata dal genitore decade e il pagamento della prestazione verrà corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. 

Qualora invece il figlio non presenti in modo autonomo la domanda, prosegue la validità della richiesta di uno dei due genitori/affidatario e al compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.