Per gli invalidi civili parziali una buona notizia. Ai fini dell'assegno mensile di assistenza, il requisito dell'inattività lavorativa deve intendersi soddisfatto anche quando il disabile svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore all'importo annuo della pensione sociale. 

E’ quanto prevede l'articolo 12 ter della legge n. 215/2021, che, recependo quanto già previsto dal decreto fiscale n. 146/2021, convertito in legge,  raccoglie le obiezioni avanzate dall'Inca, insieme ai sindacati confederali, fornendo finalmente una interpretazione autentica della norma, con anche effetto retroattivo. Un atto che obbliga l’Inps a ripristinare le prestazioni già sospese.

La norma, infatti, si è resa necessaria a seguito della decisione dell’Inps di sospendere gli assegni di invalidità civile parziale facendo valere il principio secondo cui l'inattività lavorativa assoluta fosse il requisito costitutivo del diritto.

Finalmente con la nuova norma è stato affermato il principio relativo alla natura dell'inattività lavorativa, secondo cui "tale  requisito, previsto dall'art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'art. 14 septies del decreto legge 30/12/1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla legge 29/02/1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto art. 13".

A questo punto, l’Inps dovrà provvedere a pubblicare la relativa circolare per rendere applicativo tale principio.