Con decorrenza 1° luglio 2021, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità, pari a quello in vigore dal 1° luglio del 2020, in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). 

Lo comunica l'Inail, con la circolare n. 29 pubblicata oggi sul sito istituzionale, ricordando che, in tali  casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali, stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero. Il sussidio è rivolto ai titolari di rendita diretta, in presenza di specifici requisiti

Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità è una prestazione economica, riconosciuta agli invalidi per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Per il riconoscimento, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
età non superiore ai 65 anni;
grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita, di cui si è già titolari, ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

 Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, nella quale deve indicare, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.