DOMANDA

Buongiorno, sono un lavoratore iscritto alla Cgil, residente a Gragnano Trebbiense (PC) e vorrei sapere se posso avvalermi dei permessi previsti dalla legge 104/92 per prestare assistenza ai miei genitori (sono figlio unico), che risiedono in Sardegna, entrambi con patologie gravi: madre invalida al 90% e padre malato oncologico.

RISPOSTA

Il lavoratore o la lavoratrice, che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92). L’handicap con gravità deve essere certificato dall’InpsI tre giorni di permesso sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.

I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

In caso di ricovero i permessi possono comunque essere concessi per:

  • visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
  • stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
  • necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.

Il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui vive la persona disabile (oltre 150 km). In questo caso, però, il lavoratore deve però presentare i titoli di viaggio.

Lo stesso lavoratore può richiedere più permessi per prestare assistenza a più familiari disabili.

Pertanto, nel suo caso, può richiedere all’Inps tramite il patronato (o all’amministrazione di appartenenza, qualora sia dipendente pubblico) l’autorizzazione a usufruire dei permessi per prestare assistenza sia alla mamma che al papà, se è certificato per loro l’handicap grave.

Qualora entrambi le autorizzazioni vengano concesse potrà “cumulare” i tre giorni di permesso mensili spettanti per ognuno dei genitori e usufruire quindi di sei giorni ogni mese.