È vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi. Dal 1° gennaio 2019 vi è la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato (parto prematuro), tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.

Quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dal servizio stesso.

Le addette alle lavorazioni, accertate come gravose e pregiudizievoli per la gravidanza, devono per legge essere spostate ad altre mansioni; se questo non è possibile, il servizio ispettivo del ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per vari periodi o, se fosse necessario, anche per tutta la gravidanza.

Anche per problemi di salute legati alla gravidanza, indipendentemente dalle condizioni di lavoro nocive, si può richiedere l’intervento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e restare a casa non in malattia ma in congedo di maternità anticipato, più favorevole alla lavoratrice.

E’ previsto, inoltre, che la lavoratrice possa scegliere di posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese precedente la data presunta del parto, per poi poter prolungare l’astensione dal lavoro dopo il parto, rimanendo a casa un mese prima e quattro mesi dopo il parto ( congedo obbligatorio di maternità flessibile).

Questa scelta può essere autorizzata a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il Medico Competente sul posto di lavoro, dove previsto ( D.lgs 626/ 94), certifichino che non vi è pericolo nella permanenza al lavoro né per la madre né per il nascituro.

 

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