I lavoratori mutilati e invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure della durata non superiore a trenta giorni.

Non si tratta del congedo per cure termali, ma della possibilità riconosciuta ai lavoratori affetti da gravi patologie (oncologiche, ma non solo), che richiedono lunghi periodi di terapia, di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro (D.lgs 119/2011) per sottoporsi ai cicli di cura necessari e non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.

 

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