La tutela della tubercolosi, per un certo periodo considerata malattia sociale, è più favorevole rispetto a quella della malattia comune.
La tubercolosi, detta malattia specifica per differenziarla da quella comune, è stata caratterizzata all’inizio del ’900 da un elevato indice di mortalità, tale da rendere necessaria l’introduzione obbligatoria dell’assicurazione per il controllo dell’epidemia.
Le principali finalità erano, oltre alla cura degli assicurati, nei sanatori e negli ospedali dedicati alla patologia, anche la concessione, da parte dell’INPS, di prestazioni economiche nel periodo di cura e in quello successivo, differenti e modulate alle diverse fasi della patologia.
Oggi, poiché il fenomeno si è ridimensionato grazie al progresso scientifico che ha migliorato le conoscenze mediche, terapeutiche e prognostiche della tubercolosi, sono rimasti all’INPS l’accertamento della sussistenza del rischio assicurativo e, quando questo si verifichi, l’erogazione delle prestazioni economiche, che supportano il reddito dell’assicurato, compromesso dalla malattia stessa.
Le indennità antitubercolari vengono erogate dall’Inps in favore delle persone assicurate e dei loro familiari a carico, anche non assicurati, che si ammalano di malattia tubercolare. Il diritto all’indennità cessa nel caso di abbandono volontario delle cure, senza giustificato motivo.
A CHI SPETTA
- assicurati contro la Tbc e loro familiari a carico;
- lavoratori/trici del settore privato con almeno un anno (52 settimane) di contribuzione nell’assicurazione contro la tbc;
- alcune categorie di lavoratori pubblici;
- alcune categorie di pensionati e titolari di rendita per sé e per i familiari
COSA SPETTA
- Indennità giornaliera: spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione; decorre dal giorno di inizio della malattia tubercolare, anche qualora sia stata inizialmente certificata come patologia comune, fino a quando l’assistito necessita di cure oppure fino a guarigione clinica o stabilizzazione della malattia.
- indennità post-sanatoriale: spetta, qualora risultino almeno 60 giorni di cure, dal giorno successivo alla guarigione o stabilizzazione clinica, per un periodo di due anni. Viene erogata anche se si ha diritto all’intera retribuzione.
- assegno di cura e sostentamento: spetta se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto della malattia tubercolare e qualora non si percepisca una normale retribuzione continuativa. Viene erogata, per due anni:
- dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale, se la domanda viene inoltrata entro 90 giorni dalla fine della stessa;
- dal giorno successivo alla fine di un precedente assegno di cura e sostentamento, se la domanda viene inoltrata entro 90 giorni dalla fine dello stesso;
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre i 90 giorni dalla fine dell’indennità post-sanatoriale o di un precedente assegno di cura.
La prestazione è rinnovabile senza limiti di tempo fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari e si interrompe nel caso si intraprenda un nuovo ciclo di cure.
- assegno natalizio: spetta se l'interessato ha percepito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, l'indennità antitubercolare; viene pagato nel mese di dicembre all’assicurato o ai familiari che godono di prestazioni tubercolari.
QUANTO SPETTA
- Indennità giornaliera: pari all’indennità che sarebbe stata corrisposta in caso di malattia comune; in misura intera per i primi 180 giorni e si riduce in misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale) a partire dal 181° giorno; non può essere comunque inferiore alla misura fissa. Per i pensionati di reversibilità e per i familiari la misura fissa è ridotta del 50%. L’importo della misura fissa stabilito per il 2020 è di € 13,48.
- Indennità post-sanatoriale: spetta agli assicurati in misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale). Per il 2020 è pari a € 22,47 giornalieri); ai familiari la prestazione si riduce al 50 % della misura fissa.
- Assegno di cura e sostentamento: per il 2020 è pari a € 90,68 mensili.
- Assegno natalizio: l’indennizzo, originariamente previsto in una somma fissa, è stato rideterminato dall'articolo 7 della legge 88/1987 in misura pari a trenta giorni del trattamento economico più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.