Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.

Solo al papà è data la possibilità, per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli/e, di fruire di un ulteriore mese di congedo, arrivando a 7 mesi, se si giova di un periodo di congedo parentale, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi.  In questa ipotesi, il periodo complessivo tra i due genitori diventa di 11 mesi. Entrambi i genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.

Il padre inoltre, può usufruire del congedo parentale fin dalla nascita del figlio/a, mentre la madre è in congedo obbligatorio. Se il genitore è unico, questi può usufruire di un periodo di congedo di 10 mesi.

Trattamento economico e previdenziale

I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi entro i seianni oppure dai sei anni fino al compimento dell'ottavo anno del figlio/a, l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020 è pari a € 16.739.75.

Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditata prendendo a riferimento una retribuzione pari al 200% dell'importo dell'assegno sociale. Per il 2020 è pari a € 11.955,58, proporzionato ai periodi di astensione
Viene data ai fini pensionistici la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari. I periodi di congedo parentale, fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, non sono in nessun caso indennizzabili.

Notizie assistenza