In Italia, il congedo parentale è stato regolamentato prima  con la legge n. 53/2000 e successivamente con il Testo Unico sulla tutela della genitorialità n. 151/2001 e consiste nel diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad astenersi dal lavoro per la  cura e l'assistenza dei propri figli/e fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino/a o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. 

Negli anni, altri provvedimenti hanno modificato la durata e la misura, ma sono rimasti gli stessi principi originariamente stabiliti: 

  • Il padre acquisisce un diritto autonomo al congedo parentale, anche nel caso in  cui la madre sia casalinga oppure lavoratrice a domicilio o colf/badante (non titolari dei diritto).
  • I genitori possono chiedere il congedo parentale per ogni figlio/a; quindi tanti figli/e tanti congedi parentali;
  • Il congedo parentale può essere fruito solo in costanza di rapporto di lavoro. 

LIMITI MASSIMI DI FRUIZIONE

Rispetto alla legislazione passata, rimangono immutati i limiti massimi di fruizione individuali e di entrambi i genitori, come segue:  

  • la madre può usufruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio/a entro i primi 12 anni di  vita del bambino/a o dall'ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento; 

  • il padre può fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale (elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per goni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; 

  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di dieci mesi di congedo parentale (elevabili a unidci nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.   

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche in maniera frazionata in giorni o ore. 

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Periodi indennizzabili

Il D.legislativo n. 105/2022 ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili da 6 a 9 mesi, di cui possono usufruire i genitori lavoratori, precisando che ad ogni genitore spettano 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibile all'altro genitore; a questo periodo se ne aggiungono altri tre mesi che invece possono utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

La legge di Bilancio 2023 (n. 197) ha migliorato la percentuale di copertura dell'indennizzo per un solo mese di fruizione fino al 6° anno di vita del bambino/a passandolo dal 30% all'80% della retribuzione, ma solo a condizione che i genitori abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022. Negli altri casi l'indennizzo è calcolato al 30 per cento della retribuzione fino a 9 mesi di congedo, mentre per i periodi restanti, l'indennizzo al 30% è riconosciuto se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte la trattamento minimo di pensione.   

I periodi di congedo parentale, anche quelli non indennizzati, sono coperti da contribuzione figurativa. Ai fini pensionistici, agli interessati viene data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari. 

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