Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di sette giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum della madre.

I lavoratori, devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, vanno calcolati in base alla data presunta del parto. Il congedo è estendibile da sette giorni a otto in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stesse modalità e misura di quello obbligatorio della madre.

Notizie assistenza