Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio della madre. Il padre lavoratore può fruirne a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi dalla nascita del figlio/a.

Il congedo è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del figlio/a; si definisce decesso perinatale quando:

  • la morte avviene superata la 28esima settimana di gestazione;
  • oppure entro i primi 28 giorni di vita del bambino/a.   

Nel caso di parto plurimo, al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo a prescindere dal numero dei figli/e nati/e. 

I lavoratori devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi in relazione alla nascita, vanno calcolati in base alla data presunta del parto. 

Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stessa modalità e misura di quello obbligatorio della madre.

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