Considerando la significativa presenza di amianto sul territorio nazionale, che miete vittime non soltanto tra i lavoratori/trici, ma anche tra semplici cittadini e cittadine, la legge finanziaria n. 190/2014 ha previsto un sostegno economico per i malati di mesotelioma “non professionale” (ovvero non riconducibile al lavoro svolto).

Si tratta di una misura una tantum di 5.600 euro destinata a tutte quelle persone che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare all’amianto, dovuto alla convivenza con lavoratori/trici, impiegati in Italia nella lavorazione di questa fibra oppure per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

In caso di decesso, il sussidio economico può essere richiesto dai legittimi eredi. La prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza della persona richiedente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

Per il riconoscimento della una tantum, bisogna presentare una domanda alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmetterla tramite raccomandata A/R o tramite pec, nella quale l’avente diritto autocertifica, assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni rese, i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che la persona è affetta da mesotelioma e deve contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all’amianto con l’insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.

In caso di decesso della persona affetta da mesotelioma, la domanda di una tantum, corredata analogamente di tutta la documentazione sanitaria,  deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data del decesso, che ha comunque l’obbligo di indicare i nominativi di tutti gli altri aventi diritto.

L’Inail eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa. Qualora la richiesta risulti incompleta, la persona affetta da mesotelioma o i suoi eredi (in caso di decesso) devono fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.

La prestazione assistenziale una tantum riconosciuta agli aventi diritto è attribuita suddividendola tra tutti gli eredi. Per quanto riguarda la copertura della spesa, sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Inoltre, il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha aumentato la prestazione fino a 10.000 euro. La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha ulteriormente incrementato tale importo portandolo a 15 mila euro.  Pertanto, i già titolari del beneficio possono fare domanda di integrazione fino a concorrenza dello stanziamento previsto. 

 

 

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