Nel caso in cui un infortunio o una malattia professionale causino la morte del lavoratore/trice, l’Inail riconosce ai familiari una rendita, calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale (per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2014) del settore industria, nella misura del:

  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio/figlia minorenne o a carico, fino a 26 anni se studente universitario;
  • 40% ai figli/e orfani di entrambi i genitori e a quelli nati dalle coppie di fatto, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2009, in quanto al convivente superstite non viene dato alcun beneficio.

Solo in mancanza di coniuge e figli/e, la rendita per morte spetta nella misura del 20% ai genitori naturali e adottivi e del 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi o a carico del lavoratore deceduto. La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

La rendita decorre dal giorno successivo a quello della morte; è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione.

Come ottenerla

In caso di decesso per un infortunio o una malattia professionale provvede direttamente l’Inail su denuncia del datore di lavoro. Tuttavia, in assenza di tale denuncia, l’Inail può provvedere comunque sulla base di una richiesta dei superstiti. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione sanitaria dalla quale è possibile rilevare la causa della morte. Quando l’evento luttuoso avviene in un momento successivo all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti hanno diritto ad avere la rendita del familiare deceduto, ma devono farne espressamente domanda all’Inail allegando, anche in questo caso, la documentazione sanitaria.

L’Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti questa opportunità. Gli eredi del titolare della rendita hanno tempo 90 giorni (perentori) dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Inail per avviare la domanda, onde evitare la decadenza del diritto.

Assegno funerario

L’assegno funerario Inail è un importo una tantum che viene riconosciuto ed erogato a titolo di contributo per le spese affrontate dai familiari, in conseguenza del decesso del lavoratore/trice riconducibile al lavoro come un infortunio o una malattia professionale. L’importo dell’assegno è sottoposto a rivalutazione annuale, dal primo luglio di ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla variazione dei prezzi dei beni di consumo.

La legge di bilancio 2019, all’art 1 comma 1126 lett i) ha disposto l’aumento dell’assegno funerario da € 2.160 a € 10.000. Dal 1° gennaio del 2019, quindi, l’importo dell’assegno funerario è di 10.000 euro, rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, e non è sottoposto a tassazione Irpef.

Possono fruire dell’assegno funerario con priorità il coniuge, i figli, gli ascendenti e i collaterali senza i limiti prima vigenti. In mancanza dei menzionati aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chi dimostri di aver pagato le spese sostenute per la morte del lavoratore. In questo caso, il rimborso sarà pari al costo effettivamente sostenuto e fino ad un massimo di € 10.000.

 

 

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