Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.

In caso di ricovero il congedo può comunque essere concesso per:

- visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante;

- stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine della persona disabile;

- necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, che deve essere richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.

Il congedo non è riconoscibile:

  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori parasubordinati.

Inizialmente, avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli e sorelle conviventi, a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti. La Corte costituzionale negli anni ha ampliato la platea dei beneficiari e introdotto un preciso ordine di priorità tra gli aventi diritto:

  • coniuge/parte dell'unione civile/convivente;
  • genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
  • figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
  • fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente.

Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto può essere concesso al soggetto successivo. 

Il legislatore, nell’estendere a soggetti diversi dai genitori il beneficio in questione, ha posto come requisito la convivenza con il disabile, per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura. La convivenza può comunque essere instaurata anche successivamente alla richiesta, ma comunque entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere mantenuta per tutta la sua durata.

 

Il decreto n. 105 del 2022 ha eliminato il principio del “referente unico”, oltre che per i permessi mensili, anche per il congedo straordinario. In precedenza solo i genitori potevano entrambe usufruirne, seppur alternativamente; dal 12 agosto 2022 alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione della persona con disabilità che indica l’intenzione di farsi assistere dal congiunto che la presenta, ma la domanda di autorizzazione può essere presentata da più persone fra gli aventi diritto che, comunque, potranno godere di periodi di congedo alternativamente fra loro e sempre nel limite massimo di due anni per disabile e per lavoratore.

N.B. Durante la fruizione del congedo biennale da parte di un genitore, l'altro può beneficiare il congedo parentale o congedo di maternità. Il congedo straordinario spetta al genitore lavoratore richiedente anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavora; non è richiesta la convivenza con il figlio/a disabile.

L’importo della prestazione

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione), entro un limite massimo di reddito, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa ma non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Nel privato, l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, mentre nel comparto pubblico la retribuzione è a carico dell'amministrazione.

N.B. Gli eventi di malattia certificata consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro. Per la maternità, invece, l’interruzione del congedo straordinario è consentita anche dopo 60 giorni dall’inizio della cessazione dal lavoro.

Qualora il lavoratore venga messo in Cassa integrazione (ridotta o a zero ore), quando era già in congedo straordinario, detto periodo verrà indennizzato; mentre se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, senza aver chiesto il congedo straordinario non può presentare domanda, in quanto già assente dal lavoro.

Nella richiesta va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova istanza.

 

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